Sentenze

Cogenerazione: procedura autorizzativa semplificata solo se si rispettano contemporaneamente i due limiti di potenza

Consiglio di Stato: l’uso della procedura autorizzativa semplificata è limitata agli impianti di cogenerazione che rispettano contemporaneamente i due limiti di potenza, sotto a 1 MW elettrici e a 3 MW termici. Autorizzazione unica per quelli che rispettano invece solo uno dei due limiti

venerdì 19 marzo 2021 - Redazione Build News

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L’art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009 statuisce quanto segue: “L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

A propria volta, la norma settoriale richiamata (art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 20 del 2007) definisce le unità di piccola cogenerazione come “unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe”.

La parte appellante sostiene, sin dalla presentazione della domanda, che l’art. 27 cit., comma 20, della legge n. 99 del 2009, laddove ammette l’utilizzo della procedura semplificata per gli impianti operanti in assetto cogenerativo che hanno una capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrici (unità di piccola generazione ex art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 20/2007) ovvero potenza nominale inferiore a 3 MW termici, vada letto nel senso che per il ricorso a tale procedura è sufficiente il mancato superamento di uno solo dei due limiti e che, quindi, l’avverbio “ovvero” debba intendersi come disgiuntivo.

In termini opposti, le amministrazioni sostengono la soluzione posta a fondamento del provvedimento impugnato, sul presupposto che, in forza di tale norma, l’uso della procedura autorizzativa semplificata sia limitata agli impianti di cogenerazione che rispettano contemporaneamente i due limiti, dovendosi quindi assoggettare ad autorizzazione unica gli impianti, come quello oggetto di causa, che rispettano invece solo uno dei due limiti.

Respingendo l'appello, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2145/2021 pubblicata il 12 marzo, ricorda che “il concetto di biomassa viene assimilata ad una fonte energetica rinnovabile per la produzione di energia elettrica ma solo a ben chiare condizioni: quella di bruciarne quantità limitate che siano reperibili in un ambito di filiera corta. A differenza di eolico e fotovoltaico, infatti, la combustione di biomasse per produrre energia elettrica non evita l’emissione in atmosfera di gas. Ciò rende evidente che, in un impianto a biomasse in assetto cogenerativo, la potenza termica e quella elettrica sono strettamente correlate tra loro, dai principi fisici e tecnologici stessi sui quali si basa il rendimento energetico dell'impianto. Con la conseguenza che, se un impianto richiede ingenti quantità di combustibile, allora è indispensabile sottoporre il relativo progetto ad un esame più rigoroso e completo da parte degli enti competenti, risultando insufficiente il meccanismo invocato della procedura autorizzativa semplificata”.

In allegato la sentenza

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