Il Ministero dell'Ambiente ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato uno schema di regolamento - sul quale la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2015 - recante “inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006”.
Il testo, sul quale è stato acquisito il concerto (senza osservazioni) del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, prevede l’inserimento di una nuova voce nell’ambito dell’elenco delle biomasse atte alla combustione, utilizzabili negli impianti industriali ed in quelli civili, di cui all’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del Codice ambientale.
In particolare, si intende inserire, con un unico articolo, nell’elenco di cui all’Allegato X i “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale” e i relativi prodotti derivati, qualificati dalle norme regolamentari europee come sottoprodotti di origine animale, che è possibile utilizzare nei processi di combustione, con l’applicazione, in ogni caso, delle metodologie di trasformazione, delle condizioni di combustione e delle altre condizioni prescritte da specifici Regolamenti europei (2011/142/UE e 2009/1069/CE), e comunque nel rispetto dei valori limite previsti in apposita tabella.
L’utilizzo di tali materiali come combustibili in ogni caso verrebbe escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto n. 152 del 2006.
PROVVEDIMENTO FRUTTO DI UN ITER LUNGO E COMPLESSO. La genesi del provvedimento è stata lunga e complessa, con quesiti e sollecitazioni pervenuti da Amministrazioni regionali, diversi Enti locali ed associazioni di categoria, oltre che da operatori del settore. L’istruttoria tecnica che ha portato all’elaborazione dello schema di decreto è stata laboriosa e ha occupato diverse riunioni di coordinamento fin dal 2013, dovendosi individuare adeguatamente le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo da prevedere affinché l’utilizzo dei grassi animali come combustibile possa avvenire in maniera compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
LA NORMATIVA COMUNITARIA. Già oggi esiste una normativa comunitaria di riferimento (i richiamati Regolamento 2009/1069 e Regolamento attuativo 2011/142) diretta a disciplinare, sotto il profilo sanitario, l’utilizzazione, inclusa la combustione, dei sottoprodotti di origine animale e relativi derivati, categoria nel cui ambito ricadono i grassi di origine animale. Tale disciplina non attiene, tuttavia, agli aspetti ambientali.
In questo quadro, evidenzia il Ministero dell'Ambiente, lo schema di decreto fa riferimento, nell’ambito dei grassi animali, ai soli prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale ritenuti dalla specifica tecnica UNI/TS 11163 di maggior pregio sul piano energetico (prodotti assegnati alle classi A e B).
PALAZZO SPADA CHIEDE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE INTEGRATIVA. La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, con un parere interlocutorio (IN ALLEGATO) espresso nell'Adunanza di Sezione del 19 novembre 2015, ritiene che “ai fini del rilascio del parere definitivo, debbano essere acquisiti elementi di approfondimento ed in particolare una dettagliata e documentata relazione integrativa, corredata dai relativi allegati, predisposta a cura dell’Amministrazione di riferimento, sentiti se del caso gli organi tecnici competenti facenti capo anche alle altre Amministrazioni, che dia conto nello specifico:
- delle richieste degli operatori del settore e del lavoro di coordinamento tecnico curato in proposito insieme a Regioni ed Enti locali;
- delle valutazioni di ragionevolezza che la stessa Amministrazione ha effettuato in sede tecnica al fine di accedere alle richieste di integrazione delle biomasse combustibili;
- di come sono stati affrontati i profili di compatibilità ambientale e di quale tipologia di controlli si prevede di effettuare al fine di evitare che la combustione anche di questa tipologia di sottoprodotti non si riverberi negativamente sui contesti ambientali interessati, a volte già gravemente compromessi”.
Il Consiglio di Stato ha assegnato un termine di 30 giorni dalla ricezione del presente parere interlocutorio per la trasmissione alla Sezione dei suddetti approfondimenti istruttori, e quindi della necessaria relazione integrativa e delle evidenze documentali a corredo. In attesa dell’espletamento degli incombenti istruttori Palazzo Spada ha sospeso l’emissione del parere.
NOTA DELL'ING. ROBERTO COLLA. Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Ing. Roberto Colla, imprenditore di motori “a grasso animale” intervistato nella puntata di Report del 18 ottobre scorso contestata da Isde Italia, Medicina Democratica e l’Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse Gcr di Parma (LEGGI TUTTO).
“visti i tanti articoli sul tema, vorrei tentare di spiegare tecnicamente la valenza energetica degli impianti di cogenerazione con motori Diesel a combustibili rinnovabili (bioliquidi come il grasso animale fuso) , visto che regna, soprattutto nel parmense, una paura ingiustificata sulla loro influenza riguardo la tutela della salute umana ed animale e di conseguenza dell’ambiente in senso lato.
I nostri territori, vocati da sempre all’allevamento animale ed alla loro macellazione, sono tra i maggiori produttori mondiali di scarti (50% circa del peso vivo).
Dallo scarto, oggi sotto/male utilizzato, è possibile ricavare facilmente l’unico vero bioliquido rinnovabile, sostenibile, a km0 (si noti che l’altro bioliquido conosciuto e cioè l’olio vegetale ha problemi di tipo sociale, economico e di trasporti, tanto da essere messo in discussione da più parti), rispondente a tutti i parametri richiesti dalle norme europee, sì da essere talmente incentivato come nessun altro sistema produttore termico od elettrico ad energia rinnovabile.
Il motore Diesel, tra le più perfette macchine mai inventate dall’uomo, ha rendimenti che arrivano al 90% e cioè a fronte di ingresso in camera di combustione (cilindri) di bioliquido, avente energia paragonabile a quella del gasolio, solo il 10% viene disperso per attriti; il restante 40% diviene energia elettrica ed il 50% energia termica. Nessun altro sistema elettromeccanico può raggiungere tali performance.
I moderni impianti di cogenerazione vengono sempre dotati di sofisticati ed obbligatori sistemi DENOX (denitrificatori) per l’abbattimento dell’unico inquinante sensibile, soprattutto in pianura padana: l’ossido di azoto, prodotto e disperso in ambiente soprattutto dalle auto e/o caldaie di qualunque tipo.
I restanti inquinanti, come le polveri sottili, sono in genere al di sotto dei parametri di legge e comunque sempre facilmente abbattibili e sempre controllabili da parte di ARPA, che ha il potere ed il dovere di fermare impianti malfatti e quindi inidonei alla produzione sovvenzionata dallo Stato.
Gli alti incentivi a cui vengono assoggettati derivano dalla ormai inderogabile tutela dall’inquinamento atmosferico universale da CO2 (anidride carbonica) derivata dall’uso indiscriminato dei combustibili fossili, i quali immettono in atmosfera CO2 sepolta da miliardi di anni nel sottosuolo e che lì dovrebbe rimanere.
I combustibili rinnovabili bruciando immettono invece quella CO2 che comunque avrebbero immesso in atmosfera nella loro marcescenza, ma che è comunque funzionale alla vita stessa del pianeta e delle piante in genere nel processo di fotosintesi clorofilliana.
Per ciò che concerne la tutela della salute umana ed animale occorre ricordare che le norme europee prevedono che i grassi animali fusi, possibili portatori di microrganismi patogeni, debbano essere trattati in caldaie prima del loro uso a temperature di 850°C per 2 secondi o 1.100°C per 0,2 secondi a pressione atmosferica. Orbene si dimostra facilmente che in un motore Diesel, ove la temperatura supera i 2.500 °C nella fase di scoppio con concomitanti ed elevate pressioni, il coefficiente di sicurezza commisurato alle norme è oltre 20 e cioè la combustione nel motore Diesel è almeno 20 volte più sicura della combustione in caldaie. Nessun microrganismo vivente quindi può resistere al passaggio nei cilindri in moto.
Alla luce di ciò mi pare davvero incomprensibile la diffidenza verso questi sistemi di produzione energetica, non solo da parte di comitati e di amministratori locali, ma anche da parte di funzionari di ARPA e Provincia, preposti allo studio e al controllo tecnico.
Basti pensare che, per la cogenerazione con combustibili fossili non esistano in pratica ostacoli burocratici, mentre siano insuperabili nel parmense se vengano usati i combustibili rinnovabili…..
In risposta ai Sindaci di Felino e Langhirano, tesi, come traspare chiaramente, ad accondiscendere le paure dei cittadini e non, come dovrebbero, a far comprendere scientificamente le problematiche, devo aggiungere che questi impianti vengono definiti dalle norme “di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”, per cui le aree su cui insistono possono essere anche essere soggette ad esproprio; inoltre possono essere costruiti anche in zona agricola (art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.), ove se necessario obbligano all’adeguamento i piani regolatori come varianti allo strumento urbanistico esistente e non viceversa.
Ma, chiedo, perché tutti questi ostacoli quando tutte le Nazioni del mondo, proprio qualche giorno fa a Parigi, hanno firmato accordi per evitare il surriscaldamento del pianeta derivato dall’uso dei combustibili fossili? E senza gli impianti cogenerativi ad energia rinnovabile (e senza le centrali nucleari, immuni dal problema della CO2) devono per forza continuare a funzionare a pieno regime le esistenti centrali elettriche a gas o carbone o petrolio.
Infine da notare che è in corso….in ritardo di oltre 6 anni rispetto alle norme europee, da parte del Ministero dell’ambiente e dopo una positiva conferenza Stato-Regioni, una specifica normativa che liberalizza l’uso del grasso animale in cogenerazione, oggi al vaglio del Consiglio di Stato per il parere definitivo”.
Dott. Ing. Roberto Colla
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