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Collegato ambientale: nel Testo Unico Edilizia il rischio idrogeologico come vincolo

Previsto anche un meccanismo per agevolare la demolizione degli abusi edilizi realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato

venerdì 6 novembre 2015 - Redazione Build News

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Introduzione, nel D.Lgs. 152/2006, dell'articolo 72-bis che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

La novità è contenuta nel disegno di legge “Collegato ambientale”, approvato il 4 novembre scorso dal Senato (LEGGI TUTTO) e ora all'esame della Camera.

La norma prevede che sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e adottato annualmente dalla Conferenza Stato - Città e autonomie locali.

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO COME VINCOLO NEL TESTO UNICO EDILIZIA. Un'altra norma del Collegato ambientale interviene sul Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) per ricomprendere la tutela dell'assetto idrogeologico nella normativa generale applicabile all'edilizia. Sono indicati – spiega il dossier del servizio studi del Senato - gli articoli del Testo Unico in cui inserire il rischio idrogeologico come vincolo, con riferimento alle competenze dello sportello unico per l'edilizia, ai procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire, alla disciplina della Dia, alle valutazioni di difformità degli interventi, alla progettazione e messa in opera di edifici e impianti.

NO APPLICAZIONE SILENZIO-ASSENSO. Inoltre, agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applicherà la regola del silenzio-assenso della pubblica amministrazione (prevista dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, come modificata dall'articolo 9, comma 3 della legge 69/2009) tra le cui eccezioni figurano anche la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'incolumità e salute pubblica.

Leggi anche: “Via libera dal Senato al Collegato ambientale: tutte le novità

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