I commi da 19 a 24 dell'articolo 1 della legge anticorruzione – n.190/2012 - intervengono sull'articolo 241 del Codice appalti (D.Lgs. 163/2006) che disciplina l’arbitrato, a cui possono essere deferite le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
La legge n. 190/2012 mette dei paletti al ricorso agli arbitrati nelle controversie: viene in particolare stabilito che, nelle procedure che coinvolgono amministrazioni o aziende pubbliche e per tutte le forniture o appalti che prevedono l'utilizzo di fondi pubblici, il ricorso alla procedura extragiudiziale - arbitrato - è nullo se prima non è stato autorizzato con un atto motivato dall'organo di governo dell'amministrazione.
Inoltre, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere l'incarico di arbitri o partecipare a collegi arbitrali.
In merito alle suddette modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge anticorruzione, con la determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 l'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha fornito le indicazioni interpretative.
AGGIORNATA LA DETERMINA DEL 2013. Ora l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha preso il posto della vecchia Avcp, ha emanato la nuova determina n. 13 del 10 dicembre 2015 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015 – che aggiorna la citata determina n. 6 del 18 dicembre 2013.
Nella nuova determina (IN ALLEGATO) viene, tra l'altro, precisato che non è ricusabile l'arbitro di nomina pubblica. Le clausole compromissorie non autorizzate dai bandi di gara possono essere sanate a posteriori.
IL DIVIETO DI NOMINA NON VALE PER I MAGISTRATI (NONCHÉ AVVOCATI DELLO STATO E COMPONENTI COMMISSIONI TRIBUTARIE) IN PENSIONE. Inoltre, sono aperti ai magistrati in pensione i collegi arbitrali per gli appalti pubblici. Il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie di assumere l'incarico di arbitri o di partecipare a collegi arbitrali, non si applica a quelli che sono in pensione, ma solo a coloro che sono in servizio.