Attualità

Collegio Consultivo Tecnico: incompatibile il professionista con ruoli nella progettazione

Anac: chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico

martedì 4 febbraio 2025 - Alessandro Giraudi

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Il caso in esame riguardava le opere di laminazione fluviali delle piene del fiume Pescara, in Abruzzo, finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni.

Dalla ricostruzione dei fatti, osserva l'Anac nella delibera n. 22 del 22 gennaio 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’ambito di un procedimento di vigilanza relativo alla fase di esecuzione contrattuale, “è emerso che l’ingegnere incaricato è stato ispettore componente del team che ha svolto l’attività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante; in tale qualità ha sottoscritto il rapporto di verifica sulla progettazione poi posta a base di gara, e il rapporto di verifica sulla progettazione svolta dall’appaltatore in seguito alle migliorie offerte in gara. In particolare, risulta incaricato dei seguenti settori: Strutture, geotecnica, generale”. Insomma, l’ingegnere in questione ha firmato i rapporti finali di verifica, unitamente agli altri componenti del gruppo incaricati della verifica ed ha quindi assunto la paternità del servizio svolto.

“Nel contempo – osserva l'Anac –, risulta pacifico che tale ingegnere è stato componente del Collegio tecnico del contratto e, in tale qualità, ha contribuito ad adottare alcune determinazioni relative alle riserve iscritte dall’appaltatore, ma più in generale, ha partecipato a tutte le sedute del Collegio tecnico fino alle dimissioni del 14.10.2024. Sulla base di tali ultime determinazioni, poi, il committente pubblico e l’appaltatore hanno concluso un accordo transattivo, che vede il riconoscimento di un certo importo in favore dell’appaltatore”.

“Appare evidente – scrive Anac – che se un soggetto abbia in precedenza contribuito a verificare un progetto non possa essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto”, come previsto dalle Linee Guida adottate dal MIMS e ribadito dall’art. 2, Allegato V.2, del codice (modificato dal d.lgs. 209/2024 – cosiddetto “correttivo”).

Chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del CCT

In conclusione, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione non può assumere l’incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento. Pertanto, colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non può poi assumere l’incarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto.

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