La “richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW”, indicata dall'art. 16-ter del D.L. 63/2013 e introdotta dall’art. 1, c. 1039 della Legge di Bilancio 2019, relativamente alla detrazione del 50% delle spese effettuate per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per auto elettriche, è da riferire all’ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell’utente, e quindi si può aggiungere a quella eventualmente già a disposizione.
Il chiarimento è arrivato con la Risposta n. 412 dell’Agenzia delle Entrate (IN ALLEGATO), pubblicata il 25 settembre 2020. La normativa prevede la possibilità di portare in detrazione anche “i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW”. Ma questo limite massimo va inteso come assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a disposizione? E la voce di spesa dev'essere riferita alla potenza richiesta o alla “potenza disponibile” effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla "potenza impegnata" (in base al contratto di fornitura sottoscritto) anche un ulteriore 10% (cd. "potenza disponibile")? Sono queste le domande che l’istante ha posto alle Entrate.
Per rispondere, l’Agenzia si richiama alla circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, in cui si precisa che il limite di spesa di 3000 euro è annuale e riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica, oltre che a ciascun contribuente: in altre parole, costituisce l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nel caso di acquisto e posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Inoltre, l'Agenzia ritiene che “la detrazione possa essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10% attribuita autonomamente dai fornitori stessi”.
50 o 110%?
Per gli interventi realizzati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 la detrazione è possibile nella misura del 50% delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non superiore a 3000 euro. L’art. 119, c. 8 del Decreto Rilancio, convertito in legge con la L 77/2020, prevede però per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici una detrazione nella misura del 110% – il famoso Superbonus – da ripartire in cinque anni tra gli aventi diritto, sempre che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad un intervento di cui al comma 1 del medesimo articolo 119 (un intervento cd. “trainante.”)
In allegato, la Risposta n. 412 dell’Agenzia delle Entrate