Fisco

Come effettuare i controlli di efficienza energetica su pompe di calore e sottostazioni?

I controlli di efficienza energetica non sono obbligatori per: tutti gli apparecchi a biomassa, le caldaie a gas di potenza termica utile inferiore a 10kW e le pompe di calore e le macchine frigorifere di potenza utile inferiore a 12kW

giovedì 19 maggio 2016 - Redazione Build News

Heat_Pump

Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento


Il rapporto di controllo di efficienza di tipo 2 (per le macchine frigorifere e le pompe di calore) e quello di tipo 3 (per le sottostazioni delle reti di teleriscaldamento) prevedono il rilevamento di alcuni parametri che caratterizzano l'efficienza energetica degli apparecchi: temperature del fluido frogorigeno, temperature del fluido vettore, portata del fluido primario.

Questi parametri sono indispensabili per calcolare l'efficienza energetica degli apparecchi e stabilire quindi se funzionino correttamente. Tuttavia, a differenza degli apparecchia a fiamma per i quali è disponibile la pertinente norma tecnica UNi10389-1 per il calcolo del rendimento, per i gruppo frigo e gli scambiatori di calore non è ancora disponibile una norma tecnica che consenta di determinare l'efficienza energetica.

Pertanto, come specificato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ n. 11 (in fondo alla pagina), in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, per questi apparecchi si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica (tipo 2 o tipo 3) e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione e quindi senza rilevare tutti i parametri di cui sopra.

Si ricorda in ogni caso che, fermo restando l'obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica ad ogni intervento di manutenzione, i controlli di efficienza energetica non sono obbligatori per:

  • tutti gli apparecchi a biomassa indipendentemente dalla loro potenza;
  • le caldaie a gas di potenza termica utile inferiore a 10kW;
  • le pompe di calore e le macchine frigorifere di potenza utile (termica e frigorifera) inferiore a 12kW.
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