Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 73/2020 al D.Lgs. 102/2014 in materia di contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese nei condomini, relativamente ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI hanno elaborato un documento condiviso (IN ALLEGATO) proponendo la propria interpretazione ed evidenziando alcuni punti controversi del decreto.
Il documento si intitola “Considerazioni sull'attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” e prende in considerazione i punti di maggiore interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità immobiliari: criteri di ripartizione delle spese, modalità di lettura da remoto, informazioni sulla fatturazione, costi di fatturazione e fattibilità economica. È importante, per le associazioni e i soggetti firmatari del documento, ricordare che "il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica al primo posto”. Senza questa centralità si rischia infatti di interpretare in modo fuorviante alcuni precetti legislativi.
Il documento è strutturato in tre sezioni:
1) considerazioni generali sul Decreto, in cui i principali punti di attenzione sono i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione e i costi di fatturazione e la fattibilità economica;?
2) commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto, nei quali si chiarisce il punto di vista delle Associazioni coinvolte, in cui viene ribadito il principio della ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base del consumo effettivo;?
3) commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi, in cui attraverso esempi viene evidenziato che i “prelievi volontari” devono essere effettivi non solo come attribuzione relativa ai condòmini, ma anche come valore assoluto dei consumi volontari da ripartire.
Le principali novità del decreto
La novità più significativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2018/2002 è l’obbligo della leggibilità da remoto degli impianti di contabilizzazione. Nello specifico:
- dal 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto tutti gli impianti di contabilizzazione nuovi o in sostituzione, mentre dal 1° gennaio 2027 dovranno esserlo tutti i sistemi esistenti;?
- dal 25 ottobre 2020 i consumi rilevati dai dispositivi leggibili da remoto devono essere comunicati almeno due volte all’anno e, su richiesta, ogni trimestre. Dal 1° gennaio 2022, invece, tali dati dovranno essere forniti ogni mese.?
Il D.Lgs. 73/2020 definisce il sistema di contabilizzazione nel modo seguente:
Sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.
Pertanto la direttiva pone sullo stesso piano tutti i sistemi di contabilizzazione indiretta, sia i cosiddetti “ripartitori di calore” sia i cosiddetti “totalizzatori di calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti” ricompresi nelle normative nazionali UNI 11388 e UNI 9019.
Il decreto inoltre elimina ogni riferimento esplicito alla norma tecnica UNI 10200, che finora è stata adottata come punto di riferimento imprescindibile per la contabilizzazione del calore. La norma resta però valida come regola dell’arte: “Il professionista incaricato potrà discostarsene ma dovrà in ogni caso attestare che quanto da lui effettuato consenta il calcolo del consumo effettivo quindi senza introduzione di alcun tipo di coefficiente correttivo o percentuali arbitrarie di consumi effettivi sia volontari sia involontari. L’assemblea non potrà deliberare validamente un criterio di ripartizione della spesa che non sia conforme alla determinazione dei consumi effettivi. Tale delibera, in quanto contraria a norme ritenute imperative (Legge 10/1991 e D. Lgs. 102/2014), è affetta da nullità e, pertanto, rilevabile anche da chi ha votato a favore nonché in ogni tempo ed in ogni stato e grado del processo anche d’ufficio dal Giudice. Resta alla discrezionalità dell’assemblea la scelta della tabella millesimale a mezzo della quale ripartire le spese ulteriori diverse dagli effettivi prelievi volontari di energia termica.” Di conseguenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della norma (29 luglio 2020) avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge allora vigenti, non sono tenuti a modificare il criterio legittimamente adottato.
La leggibilità da remoto
Attualmente esistono diverse tecnologie di lettura da remoto:
- le tecnologie radio walk-by e drive-by (che richiedono per la telelettura l’impiego di un letturista sebbene questo non sia costretto ad entrare all’interno dell’appartamento per la lettura stessa); in tal caso la lettura è asincrona (non continua nel tempo) e non è in tempo reale;
- le tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio su rete non licenziate a breve distanza (che richiedono l’utilizzo di concentratori ed eventualmente di ripetitori di prossimità con registrazione ed elaborazione locale); questi sistemi consentono la registrazione continua e la trasmissione dati ad un PC locale o remoto per l’elaborazione dati e possono prevedere una connessione dati al cloud mediante rete dati);
- le tecnologie di telelettura diretta punto-punto con trasmissione radio su rete licenziata (la trasmissione dei dati avviene generalmente mediante messaggi SMS trasmessi ad intervalli prefissati), ad oggi non utilizzata nel teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno identificare specifiche tecnologie di misura da remoto, lasciando all’utenza la possibilità di utilizzarle tutte secondo il criterio di scelta che ritiene più opportuno in termini di costi e funzionalità, fermo restando l’obbligo della leggibilità da remoto. Nella valutazione tecnico-economica (ai fini dell’eventuale esenzione dall’obbligo di installazione), non essendo l’utenza vincolata a una specifica tecnologia di telelettura, si dovrà considerare la condizione di lettura meno onerosa per il numero minimo di letture consentite dalla legge al momento dell’installazione, prendendo in considerazione i costi da sostenere per il letturista nel caso di tecnologie walk-by e drive-by, nel momento in cui dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di trasmettere i dati mensilmente.
Per approfondire
IN ALLEGATO il documento condiviso elaborato da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI.
Sull’ultimo numero di Casa&Clima, l’articolo con intervista a Hans Paul Griesser di ANCCA e Luca Alberto Piterà di AiCARR.