Sto provvedendo al rifacimento del balcone della mia prima casa attualmente ammalorato e che presenta infiltrazioni. Inoltre si provvederà alla sostituzione del parapetto in cemento con altro in ferro. Per questi lavori è stata presentata Cila in comune per lavori di manutenzione straordinaria. Risulta necessario fornire alle imprese una dichiarazione di responsabilità ai fini IVA per ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% sulle fatture o è sufficiente presentare alle stesse una copia della Cila depositata?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
L’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) ha ridotto al 10%, per l’anno 2000 (l’agevolazione è stata prorogata successivamente fino a tutto il 2009). Oggi, in virtù della Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 – Finanziaria 2009, è stata disposta a regime l’aliquota IVA del 10% applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978, e cioè rispettivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia - lettere c) e d) della Legge n. 457/78, così come recepita dal D.P.R n. 380/2001 - per i quali si continua ad applicare l’aliquota IVA del 10% per interventi effettuati su qualsiasi tipo di immobile.
La portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa ai quali si applica a regime l’aliquota IVA del 10% anziché del 22%. Ciò posto per gli interventi di cui al quesito l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 10%. Non occorre, quindi, alcuna richiesta ad hoc alla ditta che dovrà in ogni caso applicare questa aliquota per acquisto dei beni e manodopera. Con la semplice Cila, peraltro, non è ammesso l’acquisto diretto dei materiali da parte del committente con IVA al 10%, in quanto questa agevolazione è riservata agli interventi di ristrutturazione e restauro conservativo che richiedono la Scia.