Con la Deliberazione 20 aprile 2016, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha introdotto modifiche all’allegato “D” alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”, nella parte relativa ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore.
All’allegato “D” della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, le parole: “D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico” sono sostituite con le seguenti: “D = Diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
“Da parte delle associazioni degli operatori economici – riporta il Comitato - è stata rappresentata l’esigenza di razionalizzare, nell’attesa dell’emanazione delle deliberazioni previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore di cui all’allegato “D” alla citata deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010”.
Le suddette richieste “appaiono giustificate dall’esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative quali risultano dall’esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci”.