Il “principio di omnicomprensività della retribuzione” impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.
In base a questo principio, la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Puglia, con la sentenza n. 86/15 depositata il 13 febbraio, ha accertato il danno arrecato alle casse di un comune pugliese lungi dalla corresponsione delle somme erogate ai membri della commissione di aggiudicazione. Una erogazione illegittima poiché ha obiettivamente violato le prescrizioni di legge che identificano nel trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico l’unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell’ente di appartenenza.
Nel caso esaminato, i membri della commissione di gara, tutti dipendenti del Comune, privi di qualifica dirigenziale ma titolari di posizioni organizzative, non potevano ricevere nessun’altra retribuzione, al di fuori di quella contrattualmente prevista, per l’espletamento di compiti rientranti nello svolgimento delle funzioni connesse all’attività istituzionale dell’ente.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. Con la sentenza 14 maggio 2013 n. 762, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha riaffermato che “il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 (d’ora in poi T.U.P.I.), ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi”.
Ancor prima dell’introduzione della disciplina recata dal menzionato T.U.P.I., già l’art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 347 del 1983 che, in coerenza con la legge n. 93 del 1983, disciplinava il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, introduceva “il divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dall’accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”.
L’art. 31, primo comma, già allora disponeva che, salvi i casi espressamente stabiliti da una norma, l’ente locale non deve corrispondere un compenso ulteriore, quando un proprio dipendente svolga attività lavorativa per suo conto, non rilevando - sotto tale profilo - che l’attività oggetto del conferimento rientri nell’ambito della specifica competenza di un ufficio diverso da quello cui è assegnato, in questo modo ribadendo la portata proprio del principio di omnicomprensività, da ritenersi “indefettibile nei rapporti tra l’ente locale e i propri dipendenti” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, decisione 4 novembre 2014, n. 5449.