Sul sito dell'Anac sono state pubblicate le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.
In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità – spiega la relazione illustrativa - ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell’albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori.
In particolare, il decreto correttivo ha previsto l’obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall’Autorità per gli affidamenti relativi a contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità.
Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell’ambito di propri esperti interni previa richiesta e confronto con l’Anac.
Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.
Sulla bozza di nuove Linee guida è stato richiesto parere al Consiglio di Stato che si è espresso in data 19.10.2017 con il parere n. 2163/2017.
Nel dettaglio si illustrano di seguito le modifiche di maggiore impatto:
- è stato inserito in Premessa il punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo. Per queste tipologie contrattuali la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all’Autorità per selezionare i componenti al proprio interno;
- al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c) è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento;
- al paragrafo 1, punto 1.4 è stata inserita la raccomandazione per cui i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici attivino quanto prima la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere il ruolo di commissario di gara per un’altra amministrazione;
- al paragrafo 1, punto 1.5 è previsto l’obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all’Autorità entro 3 giorni l’avvenuta pubblicazione della commissione di gara. Il software di acquisizione dei dati ed il regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;
- al paragrafo 2, punto 2.2, lett. f) è previsto che tra gli incarichi, l’acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;
- al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d) si prevede espressamente la possibilità dell’assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;
- al paragrafo 2, punto 2.10 la dizione “professionisti” è stata modificata in senso più ampio con quella di “esperti”;
- il paragrafo 3.7 è stato riformulato per chiarire meglio il contenuto della dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione da parte del dipendente pubblico;
- al paragrafo 4, il punto 4.5 è stato spostato dalla parte intitolata “L’iscrizione all’Albo” a quella intitolata “L’aggiornamento dell’Albo” in quanto riguarda più che altro soggetti già iscritti;
- al paragrafo 4, nella parte intitolata “L’iscrizione all’Albo”, è stato inserito il punto 4.5, che tiene conto delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice;
- al paragrafo 4, punto 4.8 è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell’art. 216 c. 12 e all’art. 77 c. 9 del codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica;
- al paragrafo 4, punto 4.12 si è ampliato il riferimento alle cause di “non nominabilità” indicando anche la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;
- al paragrafo 4, punto 4.14 si è inserita l’esplicitazione che le richieste “da parte di ANAC” comportano l’applicazione dell’art 213 c. 13 del Codice;
- al paragrafo 4, punto 4.15 si è eliminata, in una visione di semplificazione della gestione dell’albo, la previsione della sanzione;
- il paragrafo 5 intitolato “Periodo transitorio” è stato riscritto per dar conto della nuova tempistica legata alla nascita che siano completati gli atti propedeutici all’avvio dell’Albo.
Non si è ritenuta accoglibile l’indicazione del Consiglio di Stato di procedere ad Albi separati per i soggetti esterni o interni alle stazioni appaltanti, in quanto ciò avrebbe comportato la necessità di creare tante sezioni quante sono le diverse stazioni appaltanti. In ogni caso, nell’Albo sarà evidenziato l’ente di appartenenza dell’esperto, in modo da poter individuare se si tratta di un esperto interno dello stesso.
Inoltre, non si ritiene possibile imporre con Linee guida un obbligo assicurativo a carico delle stazioni appaltanti quando ricorrano a commissari interni, dovendo al riguardo essere necessaria una specifica previsione normativa di rango primario, in considerazione del possibile impatto sulla spesa pubblica. In ogni caso, si osserva che le stazioni appaltanti attualmente si avvalgono di personale interno per la composizione delle commissioni di gara, senza la verifica degli stringenti requisiti previsti dalle presenti Linee guida e senza copertura assicurativa. Inoltre, il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici svolge ulteriori attività che possono arrecare danni a terzi e/o all’amministrazione di appartenenza per le quali, di regola, non è prevista la copertura assicurativa a carico dell’amministrazione di appartenenza; è solo il legislatore, o la contrattazione collettiva, che può indicare quali attività siano meritevoli di particolare tutela. Infine, non si può trascurare il fatto che il dipendente pubblico, a differenze di quanto avviene per i professionisti esterni, risponde solamente per gli errori causati da dolo o colpa grave.
Infine, l’Anac si riserva prima dell’adozione del Regolamento di verificare l’opportunità di istituire, al posto delle sottosezioni già presenti, ulteriori sezioni, quali quella per gli esperti di sicurezza pubblica (così come richiesto dal Consiglio di Stato), dell’Albo rispetto a quelle previste dal Codice.