Nella riunione del 25 luglio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un ordine del giorno sulla disciplina di nomina dei commissari straordinari ex art. 4 del DL 32/2019 - c.d. sblocca cantieri.
L’art.4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici c.d. sblocca cantieri) convertito in legge n. 55/20919, prevede che “per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (18 giugno 2019) su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dispone la nomina di uno o più commissari straordinari”.
L’individuazione del soggetto che può ricoprire detto incarico riveste per ogni Regione una importanza rilevante.
Per tale ragione, in occasione della istruttoria svolta sul decreto sblocca cantieri, la Conferenza delle Regioni aveva richiesto che tale nomina avvenisse d’intesa con la/le regioni interessate.
Tale problema viene riproposto ora dalla Regione Sardegna. Da comunicazioni informali col Ministero competente risulterebbe infatti che l’intendimento del Ministro sarebbe quello di nominare, quale Commissario straordinario per le opere strategiche nel settore della viabilità, l’ANAS.
Tale nomina, però, non fornisce le dovute rassicurazioni sulla reale efficacia del provvedimento, la cui finalità è quella di garantire la realizzazione delle infrastrutture strategiche in tempi rapidi e certi.
ANAS, infatti, è soggetto attuatore delle opere sopra menzionate, e, per quanto dotata al suo interno di adeguate capacità tecniche, ha purtroppo evidenziato criticità legate a ritardi nella progettazione, nella gestione degli appalti e quindi nella realizzazione degli interventi, dimostrando di non essere in grado di rispettare le esigenze temporali di realizzazione delle opere.
Per tali motivi si ritiene che tali problematiche non sarebbero risolte attribuendo alla stessa società il ruolo di Commissario straordinario.
L’individuazione del Commissario straordinario nella figura del Presidente della Regione consentirebbe, invece, da un lato, un’efficace attività di coordinamento da parte di una figura dotata dell’adeguata autorevolezza istituzionale e, dall’altro, un’adeguata attività di raccordo con i territori, fattore fondamentale per la tempestiva realizzazione degli interventi strategici in ambito regionale.
Tale ultimo aspetto è assolutamente non trascurabile per la buona riuscita degli interventi, in quanto strettamente connesso alla conoscenza delle reali esigenze che tali opere debbono soddisfare.
La Conferenza delle Regioni alla luce delle argomentazioni sopra esposte,
- ribadisce la richiesta di riconoscere i Presidenti di Regioni quali commissari straordinari;
- ribadisce comunque la necessità che le singole Regioni siano debitamente coinvolte nella nomina dei commissari straordinari di cui all’art.4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.