Con la sentenza n. 1757/2016 pubblicata il 19 dicembre, la seconda sezione del Tar Lombardia precisa che l'articolo 77, prima parte, del nuovo Codice appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che disciplina la formazione e l’attività delle commissioni di gara, si applica solo a regime, cioè dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari (che ad oggi non c'è ancora).
Fino a quel momento, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 77, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Il Tar Lombardia nella sentenza citata – vedi qui in allegato – precisa inoltre che anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 77 del nuovo Codice può essere nominato presidente della commissione di gara anche il Responsabile unico del procedimento (Rup).
Questa conclusione – a cui era pervenuta la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2015, n. 5299 e 26 settembre 2002, n.4938) formatasi nella vigenza del vecchio Codice appalti – riveste lo statuto di principio generale che non si riferisce ad una specifica disciplina delle gare e pertanto può essere esteso anche nel vigore della nuova normativa.