La Commissione Europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi (Temporary Framework) per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo, fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte dal presupposto che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento. Per porre rimedio a questa situazione,vengono previsti tre tipi di aiuti.
Aiuti di importo limitato
Gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati
Gli Stati membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi, e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.
Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.
Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia
Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento.
Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.
Il quadro temporaneo di crisi contribuirà a orientare il sostegno all'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico. Il quadro prevede pertanto una serie di garanzie: metodologia proporzionale, condizioni di ammissibilità e requisiti di sostenibilità. Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022.
Il quadro adottato integra quindi ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio.
I precedenti
Nel 2008 la Commissione aveva già adottato un quadro temporaneo in risposta alla crisi finanziaria mondiale. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, che è stato modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021.
Franco Metta