Può generare conflitto di interessi la nomina del Segretario Generale di un Comune a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti?
E’ quanto chiesto ad Anac da un importante comune siciliano, prima di procedere alla nomina. Pur non esistendo nell’ordinamento italiano una definizione univoca e generale di “conflitto di interessi”, né una norma che preveda le varie ipotesi di conflitto, l’Autorità nel suo parere (Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353) ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”, come la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto.
LA MOTIVAZIONE DI ANAC. “Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa – scrive Anac - la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.
LA DELIBERA PRECEDENTE. Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
Per questo l’Autorità ha indicato al Comune siciliano di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.
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