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Commissioni censuarie, in Gazzetta le regole per la designazione dei componenti

Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia con i criteri per la designazione, da parte dell'Anci, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale

venerdì 5 giugno 2015 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.127 del 4 giugno 2015, è pubblicato il decreto 27 maggio 2015 che disciplina i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dei componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198.

Ricordiamo che il D.Lgs n. 198/2014 regola la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23/2014, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.

L'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 198/2014 prevede che un componente effettivo ed uno supplente di ciascuna delle sezioni delle commissioni censuarie locali siano scelti dal Presidente del Tribunale competente fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano.

Inoltre, l'art. 7, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 198/2014 dispone che fanno parte di ciascuna sezione della commissione censuaria centrale due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI. Il nuovo decreto pubblicato sulla G.U. di ieri stabilisce che le designazioni dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali sono effettuate fra i dipendenti di ruolo dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza della commissione stessa, in possesso della laurea di ingegneria, architettura, statistica, economia, agronomia, o lauree equivalenti, o del diploma di geometra, perito edile, agrotecnico, o diplomi equivalenti, ovvero fra soggetti che svolgono o abbiano svolto attività di coordinamento o di supporto tecnico degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria, presso i medesimi comuni o le loro forme associative.

Le designazioni sono effettuate previa consultazione degli enti locali interessati e garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna sezione di ogni commissione censuaria locale, designa almeno quattro componenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le designazioni al Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale, dandone notizia al direttore regionale richiedente. Il Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la rispettiva commissione censuaria locale opera la scelta di un componente effettivo e di uno supplente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo.

Le comunicazioni sono effettuate, di norma, tramite PEC.

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE. Le designazioni dei componenti della commissione censuaria centrale sono effettuate fra professori universitari, fra dipendenti comunali con qualifica dirigenziale, o fra esperti in materia di catasto, di economia, di estimo rurale ed urbano o di statistica ed econometria.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, l'ANCI, per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale, designa due componenti effettivi e due componenti supplenti dotati di esperienza professionale coerente con le competenze della sezione stessa e comunica le designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell'Agenzia delle entrate.

La comunicazione è effettuata, di norma, tramite PEC.

REQUISITI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. I soggetti designati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 198/2014. Per i soggetti designati non devono sussistere cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo.

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