Sentenze

Commissioni di gara, il componente può influire sulle regole di svolgimento

Consiglio di Stato: l'importante è che non partecipino alla commissione di gara soggetti che, nell’interesse proprio o in quello di qualcuno dei concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti relativi all’oggetto della procedura di gara

venerdì 30 gennaio 2015 - Redazione Build News

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Secondo una sentenza - n. 226/2015 depositata il 22 gennaio – della sezione terza del Consiglio di Stato, non si trova affatto in una situazione di incompatibilità il componente della commissione di gara che, dirigente di un Ente, ha influito significativamente sulle regole di svolgimento della gara.

Nel caso esaminato (una procedura aperta) la dirigente, quale “relatore” designato sull’argomento, durante la riunione del Consiglio di Amministrazione della Cassa aveva evidenziato l’opportunità di effettuare alcune integrazioni in ordine alla lex specialis ancora non redatta, e suggerito il tipo di gara, il criterio di aggiudicazione, alcuni parametri di valutazione, l’inserimento di alcune clausole e il valore dell’appalto.

LA DIRIGENTE NON HA INDIRIZZATO I LAVORI DELLA COMMISSIONE A FAVORE DI UN CONCORRENTE. Ritenendo condivisibili le argomentazioni del TAR, il Consiglio di Stato osserva che la dirigente non ha redatto gli atti della gara, ma ha semplicemente sottoposto alla valutazione dell’organo di gestione competente ad approvarli, e della commissione tecnica incaricata di elaborarne il testo, alcune considerazioni che riteneva opportune.

Appare fisiologico che il dirigente preposto al settore interessato, e quindi in qualche misura coinvolto, per obbligo d’ufficio, nello specifico lavoro, servizio o fornitura oggetto dell’appalto, formuli all’organo di gestione osservazioni in ordine ai contenuti della gara da espletare; e niente affatto anomalo che le osservazioni – qualora siano motivate e appaiano il frutto dell’esperienza amministrativa accumulata in relazione al servizio in questione – vengano recepite nella lex specialis.

Ciò che conta – sottolinea Palazzo Spada - è che non partecipino alla commissione di gara soggetti che, nell’interesse proprio o in quello di qualcuno dei concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti relativi all’oggetto della procedura di gara.

In questa prospettiva, i suggerimenti della dirigente non sembrano oggettivamente poter avere indirizzato i lavori della commissione di gara a vantaggio dell’uno o dell’altro concorrente; infatti, sono consistiti in proposte derivanti dalle conoscenze acquisite in ragione dell’ufficio a cui la dirigente è preposta; ovvero, in scelte di carattere generale, orientate in modo decisivo dalle caratteristiche del contratto e dalla ravvicinata scadenza di quello in corso (espletamento di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); o addirittura appaiono la risultante di parametri oggettivi (individuazione del valore dell’appalto, in funzione del valore della polizza e del numero degli iscritti).

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