Nel caso analizzato da Palazzo Spada la Soprintendenza dichiarò improcedibile l’istanza di una condomina volta all’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica della realizzazione, in difformità dal permesso di costruire rilasciato per l’installazione dell’ascensore condominiale, di un torrino, funzionale a consentire il prolungamento della corsa sino all’ultimo piano.
Il provvedimento della Soprintendenza si è fondato sulla motivazione che le opere “hanno comportato anche la realizzazione di volume ex novo, con conseguente incremento di volumetria legittima…in contrasto con il citato art. 167, lettere a) e c)” del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Tuttavia il Tar per la Campania-Napoli ha accolto il ricorso dell'interessata, rilevando nel realizzato torrino di ascensore la qualifica di un vano tecnico, per cui la Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto che l’intervento non rientra tra quelli suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a).
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. Con la sentenza n. 5932/2014 depositata il 1 dicembre (vedi allegato), la sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'Amministrazione e ha confermato la sentenza del Tar Napoli.
In via preliminare Palazzo Spada richiama il contenuto dell’art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui comma 4 prevede che l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei casi indicati (per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380); il comma 5 consente al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 di presentare apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi che, qualora venga accertata, comporta il pagamento di una indennità pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
“Come ben considerato dal primo giudice, la Soprintendenza – osserva il Consiglio di Stato - ha indebitamente dichiarato improcedibile l'istanza di accertamento della compatibilità paesistica, evidenziando in motivazione che le opere non rientrano nella casistica prevista dall'articolo 167, comma 4, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 42 del 2004, perché: "hanno comportato anche la realizzazione di volume ex novo, con conseguente incremento della volumetria legittima".
Non appare dubitabile in punto di fatto che in termini edilizi ed urbanistici – vale a dire, secondo il il linguaggio e i parametri che, seppure incongruamente rispetto al contesto, usa l’art. 167 – il torrino di cui si verte sia un volume tecnico, perché servente all’ascensore.
Ne consegue che, proprio per il detto rinvio alle categorie evocate dalla disposizione, la Soprintendenza avrebbe dovuto non già dichiarare l’intervento senz’altro non rientrante nelle fattispecie dell’art. 167, bensì procedere alla sua valutazione in concreto e postuma di compatibilità paesaggistica (in quanto, al contrario, rientrantevi perché accessivo a quelle stesse categorie). Sarebbe stato cioè necessario, data la natura di volume tecnico, procedere a un concreto accertamento di compatibilità paesaggistica, con una valutazione effettiva e concreta rispetto ai valori tutelati”.