L'articolo 23, comma 10, lettera a) della Manovra 2024 all'esame del Parlamento, stabilisce le modalità per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti.
La norma (che inserisce i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997) dispone che i crediti nei confronti dell’Inps possono essere utilizzati in compensazione, a seconda dei casi, solo a partire dal decimo/quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi.
Inoltre, i crediti nei confronti dell’Inail, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto. Ciò in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e quindi presenti negli archivi dell’Inail.
Tale intervento consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.
L’entrata in vigore, anche progressiva, della disposizione e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail.
Compensazione crediti Superbonus
La disposizione, dunque, prevede la compensabilità con i contributi Inps e Inail dei crediti fiscali dei contribuenti, inclusi quelli che derivano dagli interventi che beneficiano del Superbonus. Resta da vedere se tale norma resterà confermata nelle modifiche che il Parlamento apporterà al testo della Legge di Bilancio 2024 approvata dal Consiglio dei ministri.