L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di bilancio 2024”), con i commi da 94 a 98, ha introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l’articolo 4, commi 2 e 3, del “Decreto Superbonus 2024” - decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “decreto Agevolazioni”), che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato d.l. n. 223 del 2006.
Ricordiamo che i commi 2 e 3 dell'art. 4 del Decreto Superbonus 2024 (convertito nella Legge 23 maggio 2024, n. 67) stabiliscono quanto segue:
2. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49 -quinquies è sostituito dal seguente:
«49 -quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e) , f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49 -ter e 49 -quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
La circolare AdE n. 16/E del 28 giugno 2024
Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, esaminando nell’ambito dei corrispondenti paragrafi:
1. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, della legge di bilancio 2024);
2. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).
Obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’AdE
Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).
A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Tale intervento della legge di Bilancio 2024 ha una duplice finalità. Da un lato, per effetto della modifica all’articolo 11 del Dl n. 66/2014 – contenente le disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri della riscossione – si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione).
Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni. Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente. Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.
Carichi affidati all’agente della riscossione per importi sopra i 100.000 euro
La legge di Bilancio 2024 prima e il decreto Agevolazioni poi, sono intervenuti sull’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. In base a tale nuova previsione – in vigore dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.
Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.
L’inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.
L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi – fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio – nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto periodo, del Dl n. 78/2010.
Ai fini dell’esclusione l’Agenzia delle entrate può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-ter e 49-quater del medesimo articolo 37 del Dl n. 223/2006.