Il sito della CNA segnala importanti novità sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazioni, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto fiscale.
La norma stabilisce che, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES e IRAP, nonché relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5mila euro annui può effettuata esclusivamente: utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate; dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l’eccedenza d’imposta.
Ciò comporta che il credito IRPEF, IRES o IRAP 2019 non potrà, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni precedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1° gennaio 2020, ma bisognerà invece attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.
A chiarire le modalità e le procedure da seguire interviene l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110 che riporta nella tabella allegata i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.
In particolare, viene precisato che l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui.
Ai fini della verifica del superamento del predetto limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
Per agevolare tale procedura la risoluzione riporta una tabella allegata dove sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (compensazione verticale – indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5mila euro.
A titolo esemplificato la risoluzione riporta il caso di un utilizzo in compensazione nello stesso modello F24 di un credito IRES (codice tributo 2003) per l’importo di 6mila euro e – aggiungendo mille euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7mila euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES.
Altra novità riguarda la previsione che le nuove disposizioni sulla compensazione si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, quindi non si applicano ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.
Pertanto, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Per i crediti IVA, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018, considerato che, per tali crediti, tale prescrizione fu introdotta dall’articolo 10 del D.L. n. 78/2009.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato. Altra novità introdotta dal decreto fiscale riguarda l’estensione dell’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta” l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che riportino la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
A riguardo è necessario precisare che il recupero da parte di sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.