Come semplificare la riscossione, tramite compensazione, dei crediti vantati da fornitori nei confronti degli enti pubblici senza aggravare la struttura e il bilancio dello Stato. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione che si è svolta in videoconferenza ieri, 21 luglio 2021, presso la commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto sulle criticità rilevate e ha proposto le possibili soluzioni in relazione ai progetti di legge presentati sull’argomento e attualmente in discussione.
Il direttore ha dedicato la parte introduttiva del suo intervento alla descrizione dell’attuale quadro normativo che disciplina l’istituto della compensazione dei crediti maturati dalle imprese e dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e dei provvedimenti attuativi che ne hanno definito il perimetro attuativo.
In particolare si è soffermato, tenendo conto dell’evoluzione normativa, sulle caratteristiche peculiari che distinguono la “disciplina ordinaria” relativa alle “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” dalla “disciplina speciale” destinata alle “Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa”.
Ruffini ha ricordato che il processo di certificazione del credito del contribuente, che apre la strada all’utilizzo, anche in compensazione, delle somme dovute per cartelle di pagamento e avvisi, è gestito, dal 2013, tramite l’apposita “Piattaforma dei Crediti Commerciali” elettronica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Tramite tale piattaforma, i creditori della Pubblica amministrazione (società, imprese individuali o persone fisiche), dopo essersi accreditati, possono presentare la richiesta di certificazione dei propri crediti. Ha poi specificato che l’ente debitore deve versare all’agente della riscossione, entro 12 mesi dalla data della certificazione del credito, il relativo importo.
Forniti gli elementi essenziali per circoscrivere la materia, l’attenzione dei parlamentari è stata poi dirottata sulle novità contenute nelle proposte di legge (A.C. 2361, A.C. 3069 e A.C. 3081) volte a “rendere strutturali e non più temporanee le disposizioni di legge che riconoscono la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con i debiti, derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo (…) e a estendere l’ambito applicativo dell’istituto della compensazione in argomento anche al pagamento delle imposte correnti dovute in base alle dichiarazioni dei redditi”.
In particolare il direttore ha fatto riferimento alle proposte di rimozione, nell’ambito della “disciplina speciale” del riferimento all’anno nel corso del quale può essere utilizzata la compensazione.
Il vertice dell’Agenzia ha osservato che la semplice rimozione del riferimento all’anno non farebbe scattare automaticamente e in modo permanente l’operatività della “disciplina speciale”. Per rendere effettiva la modifica occorrerebbe “un’ulteriore disposizione, ovvero l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, integrativo o sostitutivo del d.m. 24 settembre 2014, che ha previsto un termine massimo entro il quale deve essere avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi di addebito o di accertamento esecutivi, che si intendono pagare tramite compensazione”. E non solo, la normativa attualmente in vigore mira a eliminare i debiti tributari gestiti dall’agente della riscossione e non può essere estesa, senza interventi specifici, ai debiti emersi dalla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, di competenza esclusiva dell’Agenzia delle entrate.
Va perfezionata, secondo Ruffini, anche la proposta di modifica alla “disciplina ordinaria”, che, come ora formulata, non garantirebbe la sua applicazione a regime e confermerebbe connesso alla data entro la quale deve essere perfezionata la notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito o di accertamento esecutivi, il limite di utilizzo dell’istituto in esame.
Inoltre, continua il direttore “tutte le proposte di legge in argomento manterrebbero vigenti entrambe le discipline attualmente previste per compensare i crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche con i debiti riferiti a cartelle di pagamento e avvisi, le quali, tra di loro, presentano alcune incongruenze, nonché una parziale sovrapposizione del relativo ambito applicativo”.
Riguardo all’ampliamento, contenuto contenuta nelle proposte normative A.C. 2361 e A.C. 3069, relativo all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la Pa anche ai fini del pagamento delle imposte auto-liquidate in base alla dichiarazione dei redditi, il sistema comporterebbe, segnala il numero uno delle Entrate, un consistente aggravio finanziario per l’Erario. Il meccanismo richiederebbe all’Agenzia delle entrate “di intrattenere continui rapporti con migliaia di enti pubblici debitori, al fine di riconciliare le operazioni di compensazione effettuate, verificare la restituzione delle somme compensate, fornire assistenza, informazioni e chiarimenti agli enti debitori, nonché gestire eventuali contenziosi”. Senza contare che l’amministrazione finanziaria dovrebbe anticipare somme che in molti casi non potrebbe recuperare dagli enti debitori.
"Si tratta” in sostanza “di un'attività continua e potenzialmente molto onerosa, in quanto risentirebbe di tutte le criticità che determinano il tardivo pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti pubblici nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi”.
In definitiva, le modifiche normative proposte non metterebbero fine al ritardo con cui la Pa paga i debiti commerciali ma, in compenso, porterebbero un ulteriore peso sulla struttura di gestione e sul bilancio dello Stato.
Il direttore Ruffini propone allora, per superare le criticità determinate dalla compensazione in sede di autoliquidazione delle imposte dirette, di introdurre in modo strutturale la possibilità di pagamento dei tributi iscritti a ruolo attraverso la compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati, eliminando le differenze riscontrabile nei due metodi ora a disposizione. La soluzione è attuabile intervenendo sulla “disciplina ordinaria”, ossia sull’articolo 28-quater del Dpr n. 602/1973, facendo rientrare tra crediti compensabili, anche quelli relativi alle prestazioni professionali e rimuovendo il limite della data entro la quale deve essere perfezionata la notifica della cartella e degli avvisi, per i quali è possibile effettuare il pagamento in compensazione.
Allo stesso tempo, andrebbero disposto il pensionamento della “disciplina speciale”.
“In tal modo” conclude Ruffini “sarebbe possibile utilizzare l’istituto della compensazione dei crediti commerciali – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia, vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per il pagamento, in qualunque anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e a prescindere dalla data di notifica della cartella di pagamento”.
In allegato il testo completo dell'audizione