L'art. 29 del Decreto Sostegni-ter - D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi (o invio degli inviti) siano stati pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Tale previsione rappresenta disciplina ad hoc per i lavori sull'aumento dei materiali. Ciò premesso, è stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili se, per un appalto di lavori la cui lettera d'invito sia stata inviata antecedentemente al 28 gennaio 2022 (nella fattispecie 14/01/2022) e non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto, è possibile avvalersi della medesima clausola di revisione prezzi o, in caso contrario, se è vigente altra norma che preveda meccanismi di compensazione.
Con il parere n.1253 del 28 marzo 2022, il MIMS ha risposto che Con riferimento al caso prospettato non trova applicazione la previsione di cui all’art. 29 comma 1 in quanto il legislatore per espressa previsione normativa ha puntualmente individuato l’arco temporale di riferimento della norma ovvero “le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi ed avvisi di scelta del contraente siano pubblicati successivamente” al 27.1.2022. Qualora non ricorrano i presupposti sopra richiamati trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 106 comma 1 lett a del codice dei contratti pubblici se previste dalla SA nei documenti di gara iniziali.