Arriva la rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021 sul caro materiali, quello con la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
La rettifica è contenuta nel decreto 7 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.294 di sabato scorso.
Al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, da parte del direttore dei lavori, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» e' rettificato in euro «2,361» in luogo di euro 23,61.
Nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e' rettificato, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in euro «1,923» in luogo di euro 19,23, per l'anno 2007 in euro «1,945» in luogo di euro 19,45; per l'anno 2008 in euro «1,976» in luogo di euro 19,76, per l'anno 2009 in euro «1,991» in luogo di euro 19,91, per l'anno 2010 in euro «1,919» in luogo di euro 19,19, per l'anno 2011 in euro «2,058» in luogo di euro 20,58, per l'anno 2012 in euro «2,077» in luogo di euro 20,77, per l'anno 2013 in euro «2,084» in luogo di euro 20,84, per l'anno 2014 in euro «2,106» in luogo di euro 21,06, per l'anno 2015 in euro «2,101» in luogo di euro 21,01, per l'anno 2016 in euro «2,213» in luogo di euro 22,13, per l'anno 2017 in euro «2,294» in luogo di euro 22,94, per l'anno 2018 in euro «2,354» in luogo di euro 23,54, e per l'anno 2019 in euro «2,411» in luogo di euro 24,11.
Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese, fissato dall'art. 1-septies, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021.
Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 258 del 30 settembre 2021, da parte dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021.
Il decreto 7 dicembre 2021 è disponibile in allegato.
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