“Il compenso spettante ad un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico e anche se esso sia stato determinato dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente”.
Questo principio di diritto è affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 451/2020.
In questa sentenza la suprema Corte ricorda che l'articolo 10 della L. 143/49 dispone testualmente che la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Il secondo comma dell'art.10 prevede che, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso, rimane salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'art.18, richiamato dal citato art.10, disciplina le prestazioni parziali, ovvero le prestazioni del professionista che "non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni - appunto parziali - alle quali fu limitato l'incarico originario; in tale ipotesi, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella 8, allegata alla legge, aumentata del 25 per cento "come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10".
Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 10 e 18 della L. 143/49 si evince che l'architetto e l'ingegnere, in caso di sospensione dell'incarico, hanno sempre diritto alla maggiorazione prevista dall'art.18 per le prestazioni parziali, e, in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria.
In allegato la sentenza