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Compensi CTU, dal CNI le indicazioni sulle modalità di compilazione delle note di liquidazione

Fornisce utili indicazioni per il comportamento degli iscritti nella richiesta del compenso per le prestazioni prestate in ambito giudiziario come ausiliari del giudice

martedì 24 novembre 2015 - Redazione Build News

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Fornire agli iscritti una indicazione di carattere generale sulle modalità di compilazione delle note di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in ambito giudiziario.

A questo scopo il Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" del CNI ha predisposto il documento “Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile” (IN ALLEGATO), di cui si auspica che, presentato da ciascun Ordine Territoriale al Presidente del Tribunale competente, possa servire come base per richiedere una uniformità di comportamento da parte dei Giudici del Tribunale stesso nella liquidazione dei compensi ai consulenti, possibilmente con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, finalizzato a giungere ad una interpretazione comune della tariffa.

L'ITER PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. In sintesi, l'iter per la determinazione del compenso del consulente del Giudice, sulla base di quanto indicato nel documento, risulta il seguente:

- esame del quesito per verificare se lo stesso si può ritenere riferito ad un unico tema o soggetto o piuttosto ad una pluralità di temi o soggetti (v. premessa punto "c" e punto 3);

- individuazione degli articoli dell'allegato al D.M. 30.05.2002 da applicare;

- determinazione del compenso (onorario) per ogni prestazione eseguita, ossia per ogni articolo dell'allegato al D.M. 30.05.2002 considerato (v. punti 2.1. 2.2 e 2.3);

- verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/02, che prevede che per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio; nel caso, aumento dell'onorario in precedenza calcolato in base alla percentuale ritenuta congrua (v. punto 4);

- elencazione delle spese come indicato al punto 5;

- precisazione che l'importo richiesto deve essere considerato al netto dell'IVA e del contributo previdenziale.

PROTOCOLLO D'INTESA. Il protocollo d'intesa, che potrebbe prevedere un modello di richiesta di liquidazione approvato dal Presidente del Tribunale, risulterebbe di aiuto agli iscritti per una corretta formulazione della richiesta e di supporto ai Giudici per la conseguente liquidazione. In particolare, il protocollo potrebbe contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- indicazione di esempi tipici di prestazioni "di eccezionale importanza, complessità e difficoltà" tali da comportare l'applicazione della maggiorazione ex art. 52 del D.P.R. n. 115/02;

- applicazione dell'aumento fino al doppio ex art. 52 del D.P.R. n. 115/02 sempre nei casi di necessità di assistenza della Forza Pubblica (specie nell'art. 13 per le esecuzioni immobiliari) e nei casi di espletamento dell'incarico in orario notturno e/o in periodo festivo, quali ad esempio nel caso di rilievi per inquinamento acustico;

- previsione di versamento anticipato delle somme necessarie per analisi/indagini strumentali e/o prestazioni accessorie. previo specifico provvedimento di autorizzazione con presentazione del preventivo di spesa.

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