Con l'ordinanza n. 29876 del 18 novembre 2019, la Corte di cassazione ha affermato quanto segue.
“Rileva il Collegio che va data continuità, da un lato, al costante principio secondo cui (cfr. Cass. n. 27126/2014) in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 50 e ss. la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione e, dall'altro, a quello altrettanto costante secondo cui (cfr. Cass. n. 21963/2017) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà.
E' pur vero che il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata (cfr. altresì Cass. n. 20235/2009), tuttavia presuppone che la decisione sia ricollegata (cfr. Cass. n. 7632/2006) al riscontro dell'esecuzione di prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà.
In tal senso, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 5 (oggi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52), occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (conf. Cass. n. 6414/2007, a mente della quale la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera dell'ausiliare, non implica, di per sè, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione)”.
In allegato l'ordinanza