Sentenze

Compensi professionali, i parametri DM 17 giugno 2016 non sono minimi tariffari inderogabili

Consiglio di Stato: le stazioni appaltanti devono utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, ben potendo apportare riduzioni percentuali

martedì 2 aprile 2019 - Redazione Build News

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La previsione contenuta nell’art. 24, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), nella sua attuale formulazione, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al Codice), dispone che con decreto ministeriale sono definite “le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8”.

Detto decreto è stato adottato dal Ministro della Giustizia il 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Nella seconda parte è stabilito che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento.” La precedente formulazione conteneva l’inciso per il quale le amministrazioni utilizzavano i corrispettivi contenuti nelle tabelle “ove motivatamente ritenuti adeguati”.

Con la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che “non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali”.

La disposizione “è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare”. Palazzo Spada ricorda che “già vigente il nuovo codice dei contratti pubblici, il Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614, con argomentazioni di ampio respiro cui è possibile rinviare, ha ritenuto legittimo un bando di gara avente ad oggetto servizi tecnici che non prevedeva il corrispettivo per il professionista ma solo un rimborso delle spese ed ha affermato che “La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto”; la questione va ora esaminata alla luce dell’art. 24, comma 8-ter, introdotto dal correttivo al codice, che ha stabilito che il corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura non può coincidere con il rimborso, ma restano valide le considerazioni sulla serietà dell’offerta ivi contenute; in precedenza sull’art. 92, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante formulazione identica alla versione dell’art. 24, comma 8, antecedente alla modifica del correttivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2011, n. 4776 per il quale la disposizione “esprime in realtà, in primis, proprio la giuridica libertà delle PP.AA. di non porre le tariffe professionali a base di una procedura di evidenza pubblica, affidando il punto ad una loro motivata valutazione discrezionale caso per caso.”

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Regione Abruzzo e, in riforma della sentenza di primo grado, ha interamente respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri e dall’Ordine degli architetti della provincia di Teramo.

I CORRISPETTIVI POSTI DALLE TABELLE MINISTERIALI NON COSTITUISCONO MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI. Secondo Palazzo Spada “il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano 'minimi tariffari inderogabili', come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali; se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi 'minimi tariffari inderogabili' corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali”.

Nel caso in esame, la determinazione del Comune di Civitella del Tronto “è legittima poiché:

a) è dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;

b) le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;

c) la riduzione è stata motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.

Quest’ultima, che in via mediata, costituisce la ragione a fondamento della determinazione del corrispettivo a base di gara operata dalla stazione appaltante va ritenuta valida giustificazione della riduzione dei compensi ai professionisti che, per tutto quanto in precedenza detto, le stazioni appaltanti sono legittimate a compiere”.

In allegato la sentenza

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