La Regione Siciliana ha approvato la Legge n. 1 del 22/02/2019, pubblicata nella GURS n. 9 del 26/02/2019, che all'art. 36, avente ad oggetto: "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi.”, prevede precisi adempimenti, preordinati alla trasmissione delle pratiche edilizie volte al rilascio di titoli abilitativi (LEGGI TUTTO), del quale si riporta il testo:
Art. 36 L.R. 1 del 23/02/2019.
1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sotto scrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.
Al fine di dare immediata applicazione all'art. 36 della L.R. n. 1 del 22/02/2019, il Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Catania, l'ing. Biagio Bisignani, ha adottato la Disposizione di Servizio n. 7 del 28 febbraio 2019, per tutti i procedimenti in istruttoria di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, trasmessi a far data 27 febbraio 2019.
La suddetta DdS – IN ALLEGATO - dispone quanto segue:
- Tutte le istanze di pratiche edilizie di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, pervenute a far data 27/02/2019 devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal richiedente il titolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Rif. c.1 LR. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- La documentazione a corredo delle istanze, di CILA, DIA, SCIA, SCA, Permessi di Costruire, nonché le Perizie Giurate di pratiche di Sanatoria Edilizia, deve contenere, altresì, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. (Rif. c.2 LR. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- Le istanze di pratiche edilizie pervenute in assenza della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente dovranno essere oggetto di richiesta integrazione documentale, da annotare nella scheda istruttoria del fascicolo edilizio. (Rif. c. 3 LR. N. 1 del 22 Febbraio 2019).
- La nota di richiesta documentale integrativa sospende temporaneamente i termini per il completamento dell’iter amministrativo del procedimento edilizio, nonché tutti gli adempimenti e le finalità derivanti dalla medesima istanza, fino all’avvenuta consegna della dichiarazione attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- Le A.P., le P.O., i R.P. e tutti gli istruttori tecnici dovranno attenersi alla suddetta disposizione, secondo le modalità sopra riportate.
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