Il Consiglio nazionale degli ingegneri, tramite la Commissione "Ingegneria Forense" coordinata dal Consigliere Andrea Gianasso, ha predisposto il volumetto "Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in ambito civile e penale".
L'iniziativa, assunta nell'attesa dell'approvazione da parte del Ministero della Giustizia del decreto di aggiornamento degli onorari di cui al DPR n. 115/2002, ha lo scopo di fare chiarezza sulle modalità di predisposizione delle "note di liquidazione" per l'attività prestata dai tecnici ausiliari del Giudice uniformando, da un lato, le modalità di presentazione di tali istanze e, dall'altro lato, tentando se possibile di uniformare le modalità di liquidazione da parte dei Magistrati.
I chiarimenti forniti fanno riferimento sia a quanto prescritto dalle norme vigenti, sia alla giurisprudenza al riguardo.
AI volumetto è unita una "Presentazione", specificatamente rivolta ai singoli Ordini territoriali che chiarisce l'iniziativa del CNI assunta nell'auspicio che gli stessi possano impostare un dialogo con i Tribunali competenti per concordare le modalità di liquidazione dei compensi di C.T.U. e periti ed evitare incomprensioni e contenziosi.
Nella premessa al volumetto il Cni ricorda che “In materia di liquidazione degli onorari e delle spese che competono a Periti e Consulenti Tecnici di Ufficio, si sono succedute nel tempo diverse normative. La legge 08.07.1980 n. 319 , oltre che il D.P.R. n. 820/1983 e il D.P.R. n. 352/1988 (che avevano inizialmente disciplinato la materia) sono stati integralmente abrogati dal D.P.R. n. 115/2002, salvo l’art.4 della legge 319/1980 ancora vigente.
Sopravvivono però, nelle nuove norme, le seguenti linee fondamentali che risultano tutt’ora applicabili:
- I compensi previsti dalle tabelle, ancorché contemperati con la natura pubblicistica dell’incarico (cfr. art. 50 del D.P.R. 115/2002), devono essere determinati con riguardo alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe (tenendo conto che il riferimento alle tariffe rende automaticamente richiamabile l’art.2233 del Codice Civile, il quale afferma che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione).
- Il criterio di liquidazione degli onorari a vacazione permane residuale rispetto a quello a percentuale. Ad esso si può ricorrere quando manca una specifica previsione della tariffa o quando, in relazione alla natura dell’incarico e al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio a percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità soltanto “se adeguatamente motivata” (Cass. n. 17685/2010).
- In presenza di un unico incarico, un’articolazione del quesito in sub-quesiti (di natura differente o riferibili a materie differenti), comporta un onorario ottenuto sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 7186/2007). L’onnicomprensività dell’onorario sancita dall’art. 29 del D.M. 30.05.2002, inoltre, riguarda solamente le attività complementari e accessorie che, seppure non specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultino strumentali all’accertamento tecnico (Cass. n. 7174/2010)”.
LA PRESENTAZIONE. Nella "Presentazione" si evidenzia che l’iter per la determinazione del compenso, al Perito o al Consulente Tecnico del Giudice e del Pubblico Ministero, risulta così articolato:
- esame del quesito, per verificare se lo stesso possa ritenersi riferito a un unico tema o soggetto, oppure a una pluralità di temi o soggetti (cfr. Premessa e cap. 3);
- individuazione degli articoli dell’Allegato al D.M. 30.05.2002 applicabili;
- determinazione del compenso (onorario) per ciascuna prestazione effettuata, ovvero per ogni articolo dell’Allegato al D.M. 30.05.2002 considerato (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3);
- verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art.52 del D.P.R. n.115/2002 (il quale prevede che, per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possano essere aumentati sino al doppio) e, nel caso, aumento dell’onorario in precedenza calcolato in base alla percentuale ritenuta congrua (cfr. cap. 4);
- elencazione delle spese come indicato al cap. 5;
- precisazione che la somma richiesta deve essere considerata al netto dell’IVA e del contributo previdenziale obbligatorio.
Il Cni auspica che tale documento venga presentato, da ciascun Ordine Provinciale, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente della Corte d’Appello della giurisdizione di competenza, affinché possa costituire riferimento per i Magistrati sulla cui base liquidare, a C.T.U. e Periti, compensi omogenei in tutte le sedi giudiziarie.
Si auspica altresì che tale documento possa preludere alla sottoscrizione di protocolli d’intesa, finalizzati a conseguire un’interpretazione comune dei criteri di liquidazione. Detti protocolli potrebbero contenere un modello di richiesta di liquidazione approvato dall’Autorità Giudiziaria e risultare di ausilio a tutti gli ingegneri per una corretta formulazione della richiesta di onorari e spese, oltre che ai Magistrati per la liquidazione.
In particolare, il modello potrebbe prevedere:
- l’indicazione delle tipologie di prestazioni che, rivestendo eccezionale importanza, complessità e difficoltà, comportano l’applicazione della maggiorazione ex art. 52 D.P.R. n.115/2002;
- l’applicazione dell’aumento fino al doppio (ex art. 52 D.P.R. n.115/2002) sempre nei casi di necessità di assistenza della Forza Pubblica (specie per le esecuzioni immobiliari) e nei casi di espletamento dell’incarico in orario notturno o in periodo festivo (ad esempio, nel caso di rilievi per inquinamento acustico);
- la necessità di adeguata motivazione nei casi in cui il Magistrato applichi una riduzione alla richiesta di liquidazione presentata dal C.T.U. o dal Perito;
- la previsione di un congruo acconto, in modo da limitare i danni nei casi di mancato saldo del compenso liquidato e subordinando l’inizio delle operazioni di consulenza (e quindi la decorrenza dei termini per l’espletamento dell’incarico) al versamento dell’acconto;
- la previsione di versamento anticipato delle somme necessarie per collaboratori e indagini strumentali, o prestazioni accessorie, contestualmente al provvedimento di autorizzazione del preventivo di spesa (escludendo così anticipazioni da parte del C.T.U. o del Perito).