“Vi è una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e ambientale degli iscritti all’albo degli Ingegneri: quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo; quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B”.
Così il Consiglio nazionale degli ingegneri, con la circolare n. 554 del 1 luglio 2015, interpreta la sentenza n. 797/2015 (depositata il 14 aprile scorso) del Tar Campania, sede di Salerno (sezione seconda).
LA VICENDA. Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione “per violazione dell’art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara”.
Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato “palesemente infondato nel merito” il ricorso principale. Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai concorrenti.
Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapo”, si tratta in realtà di individuare soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI IUNIORES. Attraverso una disamina delle previsioni dell’art.46, comma 3 (nella sentenza c’è un refuso, sul punto), lettera a), DPR 328/2001, sull’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo, il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono – per il settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche”.
Ne deriva che l’attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante.
Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell’art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001: “La ratio della norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l’intervento collaborativo dell’Ingegnere iunior serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante.