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Completata la revisione del Testo Unico Edilizia. Recepite le proposte degli Architetti su barriere architettoniche

È stata ultimata, da parte del tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la revisione del DPR 380/2001. La proposta di legge “Disciplina delle costruzioni” è composta da 140 articoli suddivisi in sette Titoli

lunedì 7 dicembre 2020 - Redazione Build News

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È stata ultimata, da parte del tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la revisione del DPR 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia.

Il nuovo testo - Proposta di legge Disciplina delle costruzioni - è composto da 140 articoli suddivisi in sette Titoli:

Titolo I - Contenuti e disposizioni generali (artt. 1-7)

Titolo II - Disciplina delle attività edilizie (artt. 7-65)

Titolo III - Resistenza e stabilità delle costruzioni (artt. 66-112)

Titolo IV - Sostenibilità delle costruzioni (artt. 113 - 132)

Titolo V - Accessibilità delle costruzioni (artt. 133-136)

Titolo VI - Disposizioni transitorie (art. 138)

Titolo VII - Disposizioni finali (artt. 139-140)

La proposta di legge – IN ALLEGATO – contiene i principi fondamentali e le disposizioni generali relative a:

a) la disciplina dell’attività edilizia;

b) la resistenza e affidabilità delle costruzioni;

c) la sostenibilità ambientale e l’accessibilità, la visitabilità e l‘adattabilità delle costruzioni.

Ai fini delle disposizioni di cui ai Titoli I e II la presente legge, con il termine “costruzioni", disciplina tutta la vasta attività edilizia, occupandosi anche di interventi privi di rilevanza strutturale e talvolta anche immateriali, ancorché rilevanti sotto il profilo urbanistico. Ai fini delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV della presente legge si intendono invece per “costruzioni" tutte le opere di natura edilizia, infrastrutturale e impiantistica come definite all’articolo 66.

Ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge anche le opere geotecniche e le opere di protezione ambientale.

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia nonché sulla resistenza, affidabilità e sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, limitatamente a quanto non diversamente disposto dal Titolo II della presente legge.

Restano ferme le disposizioni normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non ancora fissata, sono abrogate:

a) la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);

b) la legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);

c) il DM 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive);

d) il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo A (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

e) il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, Testo B (Disposizioni legislative in materia edilizia);

f) il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, Testo C (Disposizioni regolamentari in materia edilizia);

g) l‘articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria);

h) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

Sono abrogate le disposizioni degli articoli n. 25, 26, 27 29 e 30 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, e dell’articolo 11, comma 2 del D.M. 28 gennaio 2008 n. 37.

È ritirata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive ordinanze ad essa collegate.

RECEPITE UNA SERIE DI PROPOSTE DI EMENDAMENTO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTATE DAL CNAPPC. Nel testo sono state recepite una serie di proposte di emendamento presentate dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC). Tra le altre, l’inserimento nel testo dei principi della convenzione ONU sulle persone con disabilità, (art. 133); il tentativo di superamento dello stereotipo della “barriera” mettendo al centro la “persona”; l’integrazione del testo con le disabilità cognitive e sensoriali (art. 12); il ribadire dei principi già presenti nelle norme vigenti quali l’utilizzo di “soluzioni alternative” nella progettazione, (art. 11) volte al superamento del concetto di applicazione delle nozioni dimensionali che sottolineano la disabilità. Gli emendamenti accolti sottolineano inoltre l’importanza della promozione della qualità della progettazione per tutti, della sostenibilità ambientale oltre all’ accessibilità che deve comprendere anche la visitabilità e l’adattabilità delle costruzioni(art. 1 e art. 8), requisiti già presenti nelle norme vigenti. Rilevante, infine, che nella nuova progettazione o ristrutturazione di costruzioni ad uso pubblico, siano stati ampliati i sistemi e gli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche (art. 133).

“Tutto ciò - viene ribadito - in linea con il Goal 10 dell’Agenda 2030”, ricorda il CNAPPC, “che punta alla eliminazione di leggi, politiche e pratiche discriminanti e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 che, introducendo un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio al tema della disabilità, ha invitato gli Stati membri a ideare e implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino a un approccio globale”.

Il prossimo 9 dicembre è in programma il Convegno on line “Un Futuro per tutti - il ruolo degli Architetti PPC nel Design for all tra visioni e azioni”, organizzato dal CNAPPC per fare il punto sul tema dell’Accessibilità nell’ambito del settore delle costruzioni con esperti, professionisti e con i rappresentanti delle Associazioni portatrici di interessi, illustrando le esperienze e le buone pratiche territoriali.

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