In condominio il riparto dei costi della sostituzione della centrale termica anche a carico dei condomini non consenzienti – una volta approvata ai sensi di legge la relativa delibera, perciò vincolante nei confronti di tutti i condomini – è legittimo perché l'impianto centralizzato è, comunque, un accessorio di proprietà comune.
Lo ha ricordato la Corte di cassazione (Sez. 2 Civile) nell'ordinanza n. 5663/2024 pubblicata il 4 marzo.
Sufficiente la maggioranza
In tale ordinanza la suprema Corte precisa che il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di sostituire un impianto comune, usurato e mal funzionante, con un altro sempre comune ed avente le stesse finalità di servizio a tutti i condomini (e non comportante, quindi, la realizzazione di un’opera nuova con l’inserimento nell’edificio condominiale di un impianto e di un correlativo servizio comune prima inesistenti). È, quindi, sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del Codice Civile, nel caso di specie rispettata, essendo stata adottata dalla maggioranza dei condomini intervenuti – 33 su 51 – rappresentanti almeno i due terzi del valore millesimale dell’edificio, ovvero i 670,13 millesimi.
La Cassazione ricorda che “affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'ordine del giorno”. Inoltre, “nel linguaggio comune il termine «ristrutturazione» ha un comune significato che denota radicali interventi di manutenzione straordinaria comportanti in pratica la rimessa a nuovo della cosa oggetto di ristrutturazione; le espressioni «opere di ristrutturazione della centrale termica» (nell’avviso di convocazione) ed «opere di completo rifacimento della centrale termica» (nella delibera) sono compatibili tra di loro e non suscettibili di generare confusione sulla natura dell’intervento da approvare (non profilandosi una inconciliabilità o incisiva differenza tra le due indicate espressioni, configurandosi, anzi, una sostanziale sinonimia tra le stesse)”.
Infine, “non è di per sé invalida la nomina di una commissione di condomini con funzioni istruttorie, i cui risultati ben possono essere assunti a base di successive delibere dell’assemblea condominiale”.