Fisco

Compravendita immobiliare, chiarimenti sul corretto trattamento tributario dello scioglimento consensuale del contratto

Se la risoluzione dell'originario contratto è realizzata mediante apposito negozio, è prevista l’imposta di registro in misura proporzionale

mercoledì 19 gennaio 2022 - Redazione Build News

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L’istante rappresenta di aver acquistato un immobile, con atto registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Nell’atto di cui sopra le parti hanno pattuito che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto all’erogazione del mutuo.

Al fine di ottenere la prestazione creditizia, quale iscritto alla gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), l’istante ha presentato istanza di concessione di mutuo ipotecario edilizio all’INPS, che nella persona del funzionario addetto, ha rigettato la domanda di mutuo “poiché l’atto era già stato stipulato”.

L’interpellante ha presentato ricorso gerarchico perché sostiene che è prassi la concessione di mutui “post rogito” e nessun divieto in tal senso è previsto dal regolamento INPS 2019.

Considerato che il ricorso è stato respinto e, verificata l’impossibilità di adire il T.A.R. in tempi ragionevoli, nonché l’imprevedibilità dei costi del ricorso giurisdizionale, le parti si sono accordate per la risoluzione del contratto de quo, per il tramite del medesimo notaio che aveva formato l’atto, al fine di ricominciare l’iter concessivo previsto per la richiesta del mutuo all’INPS.

Le parti hanno stabilito che per la risoluzione del contratto, non sarà previsto alcun corrispettivo, né restituzione di quanto versato.

Ciò posto, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini della tassazione indiretta, applicabile all’atto di risoluzione della compravendita di immobile.

Con la risoluzione n. 3 /E del 18 gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la retrocessione della proprietà del bene oggetto di un precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso sconta l’imposta di registro in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari, rientrando nell’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo 28 del Dpr n. 131/1986 (Tur), secondo il quale, se la risoluzione dell'originario contratto è realizzata mediante apposito negozio, è prevista la tassazione in misura proporzionale.

Il testo completo della risoluzione è disponibile in allegato.

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