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Computo distanza tra fabbricati e tutela del paesaggio: nuove norme in Trentino Alto Adige

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 143/2023 che modifica l'articolo 21 del DPR n. 381/1974 in materia di urbanistica e tutela del paesaggio in Trentino Alto Adige

giovedì 19 ottobre 2023 - Redazione Build News

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È pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre, il decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio”.

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 settembre 2023, il decreto legislativo apporta modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche».

La nuova norma interviene su tre distinti istituti: piani urbanistici, computo della distanza tra fabbricati e tutela del paesaggio.

Nuove modalità di approvazione dei piani urbanistici di grado subordinato

La modifica consente alla legge provinciale di definire nuove modalità di approvazione dei piani urbanistici di grado subordinato (utilizzati molto più frequentemente per via della crescente differenziazione dei contenuti della pianificazione), ammettendo, eventualmente, l’attribuzione delle relative funzioni decisionali anche ai competenti organi degli enti locali, nei limiti definiti dalla stessa legge provinciale.

Distanza tra fabbricati e dai confini

La modifica della normativa di attuazione statutaria specifica che, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che caratterizzano l’assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome di Bolzano e Trento, sull’intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 metri, e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 metri, stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali. La norma di specificazione trova giustificazione nel territorio montano orograficamente articolato delle due Province autonome, la cui superficie è in prevalenza posta in una fascia altimetrica superiore ai 1.000 s.l.m., talvolta in uno spazio estremo contrassegnato da fattori climatici che determinano la necessità di appropriate misure di protezione delle costruzioni e di risparmio energetico.

Funzioni legislative e amministrative in materia di tutela del paesaggio

Inoltre, viene riaffermato che spetta alle Province autonome esercitare le funzioni legislative e amministrative in materia di tutela del paesaggio. La norma di attuazione precisa, inoltre, che gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica rientrano, secondo l’ordinamento di ciascuna Provincia autonoma, sia i piani provinciali paesaggistici, sia le linee guida per il paesaggio che le modifiche e gli aggiornamenti della carta del paesaggio, sia la disciplina paesaggistica contenuta nei piani territoriali delle comunità di valle che nei piani territoriali comunali. Ancora, la norma riconosce ampie prerogative in capo alle Province in ordine alla possibilità di disciplinare le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio. Infine, la disposizione ricorda che l’esercizio delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di tutela del paesaggio va declinato in modo coerente con i principi dell’ordinamento statale e in materia di tutela dell’ambiente ed energia.

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