È online il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti possono utilizzare da oggi 4 febbraio 2022 per comunicare all'Agenzia delle entrate le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).
Sul sito dell’AdE sono pubblicate due Faq sul tema delle opzioni dei bonus edilizi, che anticipano la proroga di 10 giorni per la comunicazione di cessione dei crediti del “periodo transitorio”, oggetto di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia. Ci sono infatti 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto “Sostegni-ter”. Non più entro il 6, dunque, ma fino al 16 febbraio (LEGGI TUTTO).
FAQ 1
Con il primo quesito un contribuente che è titolare di un credito già oggetto di una delle opzioni previste dal Dl “Rilancio” chiede se, a seguito dell’entrata in vigore della misura del “Sostegni-ter”, può effettuare un’ulteriore cessione.
Premesso che, per effetto dell’articolo 28 del decreto “Sostegni-ter”, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione del credito senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena” per il Superbonus e gli altri bonus cedibili, l’Agenzia chiarisce che sulla base del regime transitorio previsto dal comma 2 del citato articolo 28 i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.
Considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un successivo provvedimento direttoriale, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Ebbene, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022), anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022) come previsto dal decreto “Sostegni-ter”.
FAQ 2
Il titolare di un credito che il 28 gennaio 2022 ha comunicato l’opzione di cessione del credito può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio. L’Agenzia infatti chiarisce che tale ipotesi rientra nella disciplina transitoria del “Sostegni-ter” (articolo 28, comma 2), a condizione che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata alle Entrate prima del 17 febbraio 2022. In base alle nuove misure, il nuovo cessionario potrà fare una sola ulteriore cessione, a partire dal 17 febbraio.