Cosa sono le comunicazioni di irregolarità? Cosa deve fare un contribuente quando le riceve? Quanto tempo ha per correggere gli errori che vengono evidenziati dall’ufficio? Dove chiedere informazioni su come regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Tutte le risposte nella guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate.
Il vademecum mette in rilievo, anzitutto, le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo con quanto riportato nell’avviso. In particolare, nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati), che è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su questa tipologia di redditi. Quando emergono somme da versare, il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.
La guida, inoltre, descrive come dilazionare il debito tributario riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il contribuente decade dalla rateazione quando non paga la prima rata entro il termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella successiva.
Un interessante punto chiarito dalla pubblicazione riguarda le disposizioni che regolano il carente o tardivo versamento rateale. In particolare, dal 2015 non c’è decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda in poi.
La guida fornisce, infine, altre due importanti precisazioni. La prima indicazione è che tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno vengono sospesi i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute.
Da ricordare: le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e propri atti impositivi e, pertanto, non possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni tributarie. Chi ha necessità di fornire elementi diversi, rispetto a quanto riportato nella comunicazione, può farlo, nel caso di controllo automatizzato, rivolgendosi direttamente a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se, invece, la comunicazione è emessa dopo il controllo formale, il contribuente deve rivolgersi direttamente all’ufficio di competenza che l’ha inviata. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la guida aggiornata