Rateizzazioni comunicazioni di irregolarità e riduzione delle sanzioni per i versamenti tardivi: sono questi gli aggiornamenti più recenti della guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” dell'Agenzia delle entrate, aggiornata al mese di marzo 2016.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto l’istituto del “lieve inadempimento”, che si applica anche al versamento (rateale o in unica soluzione) delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.
In particolare:
- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a sette giorni, saranno iscritti le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3%) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.
L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso (da effettuarsi entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza).
MODIFICATA LA NORMATIVA SULLE SANZIONI PER RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI. Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
Un’ulteriore riduzione è stata introdotta dal decreto legge n. 98/2011 per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a 15 giorni dalla scadenza. In tali casi la sanzione è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Pertanto, se le imposte sono state pagate in ritardo (comunque entro 90 giorni dall’originaria data di scadenza), le sanzioni contenute nelle comunicazioni di irregolarità tengono conto della riduzione della sanzione ordinaria.
COME RATEIZZARE. Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate. La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità (decreto legislativo n. 159/2015):
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).
Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con una tolleranza di 7 giorni), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateizzazione e i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.
Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari ordinariamente al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (0,5% dal 1° gennaio 2016).
Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.
DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE. Come previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, che ha introdotto l’istituto del “lieve inadempimento”, la decadenza dalla rateizzazione non avviene quando:
- il versamento della prima rata si effettua con un ritardo non superiore a 7 giorni
- il versamento di una qualsiasi rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.
In questi casi, però, la frazione di rata non pagata viene iscritta a ruolo con la relativa sanzione, commisurata all’importo non versato o pagato in ritardo, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Pertanto, la decadenza della rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di “lieve ritardo”)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.
Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.