La Regione Piemonte, “in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici”.
È quanto dispone l'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12, recante “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 9 agosto 2018.
“I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d’intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente”, si legge al comma 2 dell'art. 1.
Alle comunità energetiche “possono partecipare soggetti pubblici e privati. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale”.
COMPETENZE. “Le comunità energetiche:
a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;
b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.”
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE. “1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.”
TAVOLO TECNICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. “1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:
a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.”