Con il documento di consultazione 112/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti in materia di partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 9 maggio 2020.
Il provvedimento finale darà attuazione all’articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), tenendo già conto anche delle ulteriori disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
In particolare, nel documento di consultazione 112/2020/R/eel l’Autorità propone un modello regolatorio da applicare agli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e alle “comunità di energia rinnovabile” che permette di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC oggi ammessi nel quadro normativo nazionale).
Il modello delineato infatti prevede che:
- si possa continuare ad applicare, a tutti i clienti finali e a tutti i produttori facenti parte del gruppo “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” ovvero della “comunità di energia rinnovabile”, la regolazione vigente (ivi inclusa la parte afferente ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC, quali i Sistemi Efficienti di Utenza - SEU e gli Altri Sistemi di Auto-Produzione - ASAP, e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi – SDC, che non sarebbe modificata), in tutte le proprie parti (connessioni, scelta del proprio venditore, switching, etc.), garantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati;
- i soggetti facenti parte della configurazione (“autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” ovvero “comunità di energia rinnovabile”) individuino un proprio “rappresentante” che presenta richiesta al GSE per l’ottenimento dei benefici previsti per la predetta configurazione. Il soggetto deputato a presentare tale richiesta e ad ottenere il riconoscimento dei benefici che la regolazione riconosce alla configurazione di autoconsumo è il soggetto che, all’interno della nuova configurazione, intende rivestire il ruolo di produttore (ciò non esclude la possibilità che siano presenti più produttori);
- il GSE provveda, sulla base dei dati di misura rilevati nei punti di prelievo e di immissione degli impianti di consumo e di produzione ricompresi nella configurazione, a calcolare l’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione, ad individuare il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione e a corrispondere i corrispondenti importi al predetto referente (restituzione degli importi già versati dai clienti finali della configurazione ai propri venditori).
Il predetto modello regolatorio, essendo virtuale, consente inoltre a ogni soggetto partecipante di modificare le proprie scelte, sia in relazione alla configurazione di autoconsumo, sia, ed indipendentemente, in relazione all’approvvigionamento dell’energia, senza dover al tempo stesso richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici: in quanto tale, il modello delineato appare flessibile, sostenibile nel tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza.
In allegato il documento di consultazione 112/2020/R/eel