La restituzione delle somme da parte di una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) costituita nella forma di ETS (Ente Terzo Settore) ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024, avente ad oggetto il trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali.
Il quesito
L'Associazione istante dichiara di essere un ente del Terzo settore che «sostiene la difesa dell'ambiente e della salute umana supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia attraverso la generazione distribuita da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico». Nell'ambito della propria attività, favorisce «la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e dei progetti di autoconsumo collettivo nel settore civile, industriale ed agricolo» e la rimozione di eventuali ostacoli che rallentino l'affermazione del modello delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
L'Istante rappresenta, al riguardo, che «l'art. 31 D.Lgs. 199/2021 ha consentito l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché di comunità energetiche rinnovabili»; «in data 8 aprile 2024 è stata avviata l'apertura dei portali del GSE per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l'altro (i) una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell'energia condivisa (cd. ''Tariffa premio''); (ii) un contributo di valorizzazione (cd. ''contributo ARERA'') dei benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica, anch'essa calcolata sull'energia condivisa.
Ai sensi dell'art. 3 c. 1 d.m. n. 414/2023 la tariffa premio, così come il contributo ARERA, sono dovuti dal GSE alla CER. Le CER, ai sensi dell'Articolo 31, comma 1, del D.lgs 199/2021 hanno facoltà di distribuire la tariffa e il contributo (totalmente o parzialmente) ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti, in base a pattuizioni concordate (ad esempio in proporzione per i consumatori all'energia dagli stessi autoconsumata e quindi rilevante per la produzione dell'incentivo), ovvero di impiegarli in progetti che forniscano benefici ambientali, economici o sociali [...]».
Richiamando, tra gli altri, la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 e la risposta ad interpello n. 37 pubblicata il 30 gennaio 2022, l'Istante chiede chiarimenti «sul trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all'autoconsumo di energia».
I chiarimenti del Fisco
Nella citata Risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024, l'Agenzia delle entrate osserva che, ai sensi del citato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE».
In merito alla «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», l'articolo 3.4 lettera e) del Testo integrato per l'autoconsumo diffuso (TIAD) approvato con la citata delibera ARERA 727/2022 (adottata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 32) prevede che, «ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabili» va verificato, tra l'altro che «i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione».
In altri termini, ai fini della «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza.
In tale contesto, in cui la CER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l'incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.
Per completezza si osserva che, come precisato, ai sensi del citato articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, «l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari».
Ciò sembra escludere che l'attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della Comunità medesima possa considerarsi distribuzioni di utili, non costituendo tali incentivi «profitti finanziari».
Tra l'altro, l'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) ha espressamente previsto tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere, se effettuate in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio, anche quelle aventi ad oggetto «gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».
Il successivo articolo 8 stabilisce che per gli enti del Terzo settore «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo» (comma 2) e che sono vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati, «salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5» (comma 3, lett. d).
Pertanto, conclude l'Agenzia delle entrate, anche alla luce delle disposizioni contenute nel CTS, la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nel citato articolo 8.