Sentenze

Concessioni di servizi, illegittima l'esclusione da gara per omesso versamento contributo all’Anac

Tar Veneto: il comma 67 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 non è applicabile alla concessione di servizi

lunedì 26 giugno 2017 - Redazione Build News

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Se il concorrente di una gara pubblica per l’affidamento in concessione di un servizio omette di versare il contributo all'Autorità anticorruzione, previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, tale omissione non comporta l’esclusione dalla procedura, in quanto il cit. comma 67 dell’art. 1 non è applicabile alla concessione di servizi.

Lo ha chiarito il Tar Veneto nella sentenza n. 563/2017 pubblicata il 15 giugno.

Il Tar del Veneto ha precisato che l’art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266 pone il versamento del contributo all’Anac come condizione di ammissibilità dell’offerta unicamente per gli appalti di opere pubbliche. Ne consegue che, in difetto di espressa previsione di legge, tale previsione non può estendersi alle concessioni di servizi, perché una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara previsto dall’art. 83, comma 8, del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Ad avviso del Tribunale, inoltre, l’estensione alle concessioni di servizi della causa di esclusione dagli appalti pubblici consistente nel mancato versamento del contributo all’Anac si porrebbe in contrasto anche con il principio generalissimo che non consente l’applicazione di una norma eccezionale fuori dai casi da essa espressamente contemplati.

Il Tar Veneto ha quindi concluso che in base all’ora vista pronuncia dei giudici comunitari, il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, dell’obbligo di pagamento di un contributo (nel caso di specie: il contributo all’Anac) che non risulti espressamente dai documenti di gara o da norme di legge, bensì da una loro interpretazione (non condivisibile, per quanto sopra detto): infatti, in tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità non ostano a che si consenta al citato operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere a tale obbligo entro un termine fissatogli dall’amministrazione aggiudicatrice.

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