La nomina della Commissione di concorso non può essere precedente alla data fissata per la scadenza delle offerte previste nel bando. Questo, infatti, viola la normativa esistente che prescrive che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l’anonimato dei commissari nella fase partecipativa.
Lo sottolinea l'Anac che con la comunicazione del 14 marzo 2022 ha ribadito che non è corretta la procedura seguita dalla Regione Sicilia nel concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Centro Direzionale (costo previsto di circa 425 milioni di euro). L’Autorità Nazionale Anticorruzione era già intervenuta con la delibera n. 794 del 6 dicembre scorso.
Secondo il responsabile del procedimento, la scelta della Regione Sicilia è stata motivata dalla volontà di evitare che si conoscano eventuali conflitti d’interesse solo nella fase finale del concorso, con rallentamenti di tempi e necessità di riavviare eventualmente tutto l’iter.
Per Anac, tale impasse non può essere superata con la nomina anticipata. “La conoscenza dei commissari ab origine potrebbe, invece, influenzare la decisione di partecipare alla gara nonché agevolare la predisposizione dell’offerta, e le vicende verificatesi parrebbero confermare tale rischio”, scrive Anac. “Inoltre, dinanzi alla conoscibilità della commissione, l’operatore in eventuale conflitto d’interesse dovrebbe astenersi dal partecipare alla gara, con ricadute in tema di libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza”.
L’Autorità suggerisce, invece, alla Regione Sicilia, “una soluzione maggiormente garantista”. Ossia la “conoscibilità del nome dei concorrenti da parte dei commissari, nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici”. Tale prospettazione, conclude Anac, configurerebbe un onere di astensione del commissario in caso di conflitto d’interessi con un operatore, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell’operatore”.