Fisco

Concorsi di progettazione, nuova delibera dell'Autorità anticorruzione. IL TESTO

In caso di affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria, deve essere specificato espressamente se sarà affidato o meno l’incarico di progettazione al vincitore del concorso

venerdì 30 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Non risponde ai principi di trasparenza e concorrenza, alla base del Codice dei Contratti, l’affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando un concorso di progettazione, senza aver espressamente specificato se sarà affidato o meno l’incarico di progettazione al vincitore del concorso, ma riservandosi la facoltà di una successiva decisione.

Lo ha deliberato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 105 del 21 ottobre 2015 relativa al concorso di progettazione “Pratum Magnum” bandito dal Comune di Monza per la riqualificazione della Piazza Trento e Trieste e di altri spazi pubblici annessi.

ESPOSTO DELL'AGGIUDICATARIO. L'architetto Domenico Delfini, in qualità di aggiudicatario del concorso di progettazione, ha presentato un esposto nel quale ha segnalato di aver ricevuto, in esito al concorso, incarichi di progettazione in forma frazionata e non relativi al completamento dell’intero progetto del concorso.

Per quanto riguarda la lamentata non conformità delle opere realizzate, secondo l'Anac “le controdeduzioni fornite dalla stazione appaltante non appaiono del tutto esaurienti e la S.A., a fronte della segnalazione di una presunta difformità, si è limitata a richiamare l’accettazione del materiale da parte del D.L. e dell’organo di collaudo”.

L'Autorità anticorruzione ha inoltre rilevato che “prove di laboratorio siano state effettuate per la sola pietra di Luserna e non per la pietra Silvestre Duero, oggetto delle contestazioni”, e ha osservato che nel caso di specie “sarebbe stato opportuno effettuare controlli a campione su entrambi i prodotti litoidi”.

Secondo l'Anac “nel caso specifico non si ravvisano margini di intervento dell’Autorità in relazione all’affidamento per lotti della progettazione definitiva ed esecutiva e della esecuzione dell’opera, né in relazione allo svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori da parte di un tecnico dell’amministrazione con titolo di geometra”.

I DOVERI DEL DIRETTORE DEI LAVORI. L'Authority sottolinea che “spetta al direttore dei lavori controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto e procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto, come dispone chiaramente l’art. 148 del d.p.r. 207/2010”.

Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali utilizzati “spetta al D.L. accertare la conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte e l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto ed alle norme tecniche. Tali attività discendono non solo dalla normativa vigente ma dalla normale diligenza che il D.L. deve seguire nello svolgimento delle attività che gli competono”.

LE RESPONSABILITÀ DEL COLLAUDATORE. A ciò si aggiunge “la responsabilità del collaudatore il quale, come da art. 215 del d.p.r. 207/2010, verifica che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite. Questo implica che il collaudatore abbia controllato e certifichi che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati”.

L'Anac “ritiene che, ove ravvisatosi necessario, le verifiche dei soggetti di cui sopra non possano esaurirsi in mera formalità su elementi a campione; tra l’altro, evidenziando che, nel caso di specie, i controlli sui materiali sono stati effettuati solo sulla pietra di Luserna e non sul Silvestre Duero, oggetto delle contestazioni dell’esponente, l’espressione “a campione” si ritiene debba riferirsi a controlli relativi a forniture di prodotti di identiche caratteristiche e non genericamente alla totalità di diversi prodotti litoidi. Si rileva, al riguardo, che la S.A. non ha ritenuto necessario un approfondimento a fronte della problematica segnalata dall’ANAC”.

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