Sono soggetti a Iva e a ritenuta d'acconto i premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi. Inoltre, è soggetta all’imposta di bollo la domanda di partecipazione.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n.177 del 29 agosto 2024.
Il quesito
Il Ministero istante rappresenta di avere indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice del contratti pubblici) e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR.
Nello specifico, l'Istante evidenzia che «il bando e il disciplinare del concorso prevedevano: una piattaforma specifica per i concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, (...), per la presentazione della candidatura. […] il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate ad obbiettivi specificatamente individuati; al secondo grado del concorso accedevano, per ciascuna area geografica, gli autori delle prime cinque proposte progettuali individuate con il punteggio più alto ed erano ammessi ex equo e senza formazione di una graduatoria; ai partecipanti ammessi al 2° grado del concorso era richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel 1° grado del concorso; conseguentemente, verificati i progetti depositati per il secondo grado secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare, veniva stilata la graduatoria finale con l'attribuzione al singolo vincitore di ciascun lotto. Al singolo vincitore, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti, era assegnato un premio individuato in tabella allegata al disciplinare e determinato in misura pari al 70% del Valore del PFTE con il 5% di spese riconosciuto […]. Inoltre, era prevista l'attribuzione ai non vincitori (collocati, in ciascuna area territoriale, dal secondo al quinto posto) di un premio secondo gli importi definiti nella tabella allegata al disciplinare (All. 1) tra i 2 mila e i 10 mila euro.
[…] Lo stesso articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, […] con solo riferimento ai progetti dei vincitori, prevedeva che ''Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi; [...].
Riassunti gli aspetti e le fasi principali in cui è stato articolato il concorso di progettazione, l'Istante ravvisa delle problematiche interpretative in relazione all'applicazione dell'imposta di bollo alle domande di partecipazione al concorso, e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale.
Nello specifico, chiede di sapere se:
«1) la domanda di partecipazione al concorso di progettazione sia o meno assoggettata ad imposta di bollo e, in caso positivo, le modalità per regolarizzare eventuali posizioni debitorie dei partecipanti al concorso di progettazione;
2) quale sia la natura dell'emolumento relativo al pagamento dei premi da erogare agli ulteriori soggetti presenti all'interno della graduatoria (dalla seconda alla quinta posizione in ciascuna area territoriale), secondo quanto sopra articolato ed in particolare se possano ricadere nella disciplina dei concorsi a premi di cui al D.P.R. 29/09/1973 N. 600, ovvero siano da configurarsi come altri tipi di redditi assoggettati a sola ritenuta d'acconto o corrispettivi dovuti per prestazioni professionali, se pur non specifiche, e se siano da assoggettare ad IVA (o altra imposta) o alla cassa di previdenza professionale; e quale sia la sua configurazione in sede di CU o altra dichiarazione».
La risposta del Fisco
Nella Risposta n.177 del 29 agosto 2024, l'Agenzia delle entrate chiarisce che “i premi in esame rilevano ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistono i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria.
Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l'Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto così come previsto dall'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Tale ultima disposizione prevede che «Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse».
Per effetto del rinvio all'articolo 25 del medesimo d.P.R. n. 600 la ritenuta a titolo d'acconto deve essere operata nella misura del 20 per cento”.
Inoltre, conclude l'AdE, “l'Istante dovrà assolvere agli obblighi di versamento previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ai sensi del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, valorizzando i relativi campi così come esplicitato dalle istruzioni”.