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Concorso Scuole innovative, il Cnappc chiede all'Anac un nuovo parere

Per sbloccare al più presto gli incarichi dei successivi livelli della progettazione ai vincitori, consentendo alle stazioni appaltanti di avviare le procedure per la realizzazione delle scuole innovative

giovedì 14 giugno 2018 - Redazione Build News

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Il Consiglio nazionale degli Architetti (Cnappc) interviene per superare le criticità che impediscono l’affidamento dell’incarico di progettazione ai vincitori del concorso di idee MIUR Scuole Innovative (avviso del 12/05/2016).

“In relazione al concorso in oggetto, è pervenuta, da parte dei vincitori in indirizzo, un’istanza di intervento di questo Consiglio Nazionale”, spiega il Cnappc nella circolare n. 71 del 1 giugno 2018, “finalizzata a sbloccare la situazione venutasi a creare a seguito del parere emesso dall’ANAC, con delibera n. 185 del 21 febbraio 2018, con la quale la stessa Autorità ha stabilito che l’affidamento diretto dei livelli successivi della progettazione ai vincitori del concorso, da parte delle stazioni appaltanti, non è possibile per le seguenti motivazioni:

"… nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare; - in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concordo di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016".

In sintesi, dunque, l’Autorità ha contestato una carenza del bando, soprattutto nella mancata indicazione, come prescrive l’art. 156, comma 6 del Codice dei contratti, dei requisiti di cui deve essere in possesso il vincitore per poter essere affidatario dei successivi livelli della progettazione.”

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, “al fine di verificare se sussistano le condizioni per superare le carenze del bando che impediscono in atto l’affidamento ai vincitori dell’incarico della progettazione esecutiva, ha acquisito ed esaminato gli atti allegati al bando, rilevando che lo stesso bando, al punto 5.3, in realtà prevede l’opzione dell’affidamento, da parte della stazione appaltante, dei livelli successivi della progettazione, ma non indica purtroppo i requisiti che devono essere dimostrati dal vincitore nella fase di affidamento dei suddetti livelli successivi della progettazione.

Tuttavia, tra la documentazione acquisita, sono stati rinvenuti anche i seguenti documenti:

- chiarimenti forniti dal MIUR con nota Reg. Uff. 0010127 del 5/8/2016: con tale documento, il MIUR, rispondendo a uno specifico quesito, ha determinato i requisiti di ordine generale e speciale che il vincitore del concorso avrebbe dovuto dimostrare ai fini dell’affidamento dei successivi livelli della progettazione;

- le suddette richieste di chiarimento e le risposte fornite, tuttora pubblicate all'indirizzo internet

http://www.scuoleinnovative.it/wp-content/uploads/2016/05/CONCORSO-DI-IDEE-SCUOLEINNOVATIVE.pdf costituiscono, di fatto, parte integrante del bando;

- la procedura è stata oggetto di proroghe, tuttora pubblicate all'indirizzo internet

http://www.scuoleinnovative.it/wp-content/uploads/2016/09/08-09-16-avviso-di-proroga-sc.-inn.pdf (il termine di ricezione delle proposte progettuali, antecedentemente fissato al 30 agosto, è stato prorogato al 31 ottobre 2016)”.

VALUTAZIONI DEL CNAPPC. “Appare evidente che, la documentazione integrativa acquisita dal CNAPPC (chiarimenti forniti dal MIUR e la proroga del termine di ricezione delle proposte progettuali) introduca "modifiche significative ai documenti di gara" ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, costituisca a tutti gli effetti una integrazione al bando, divenendone parte integrante. Infatti, i requisiti introdotti dal MIUR con i chiarimenti e la proroga al 31 ottobre per la ricezione delle proposte progettuali, incidono sulla individuazione dell’aggiudicatario e devono comunque ritenersi una modifica e/o integrazione significativa dei documenti di gara nei sensi di cui alla norma richiamata.

A fronte di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale scrivente ritiene soddisfatte le condizioni individuate dall’ANAC, dal momento in cui risulta sussistere la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6 del Codice, la redazione dei successivi livelli progettuali, essendo stata, tale possibilità, esplicitata nel bando di gara che, con l’integrazione dei dati garantita dai chiarimenti sopra richiamati, fissa anche i requisiti richiesti ai vincitori per l’affidamento della progettazione esecutiva.”

INCONTRO CON L’ANAC E RICHIESTA NUOVO PARERE. “Esaminata e valutata la documentazione sopra citata, il Consiglio scrivente ha chiesto e ottenuto un incontro con l’ANAC, durante il quale sono state descritte le attività di ricerca e valutazione dei documenti acquisiti che, di fatto, superano le criticità evidenziate dalla stessa Autorità con la sopra richiamata delibera n°185/2018. Nel corso dello stesso incontro, alla luce dei documenti acquisiti e delle valutazioni di questo Consiglio Nazionale, è stata presentata la nota prot. n. 693 del 22/5/2018, con la quale è stato richiesto il rilascio di un nuovo parere dell’ANAC, con l’auspicio che vengano condivise le valutazioni di questo Consiglio e che siano dunque sbloccati al più presto gli incarichi dei successivi livelli della progettazione ai vincitori, consentendo alle stazioni appaltanti di avviare le procedure per la realizzazione delle scuole innovative.”

Leggi anche: Scuole innovative, il parere legale: “Il bando del Miur è corretto, ma serve chiarimento dell'Anac”

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