È in vigore dal 21 marzo 2018 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Proposto dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro dello sviluppo economico, questo Dpcm è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2018.
I condhotel (nuove strutture ricettive a destinazione mista alberghiera e residenziale) nascono dalla riqualificazione di esercizi alberghieri esistenti in seguito alla quale una parte delle camere diventano unità abitative destinate alla vendita.
Il Dpcm 13/2018 attribuisce alle Regioni un ruolo importante per trasformare i condhotel in una effettiva opportunità di investimento e di riqualificazione edilizia ed urbana, poiché hanno il compito di agevolare la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, adempimento fondamentale per la realizzazione della quota di unità abitative (art. 11). In particolare, nei casi in cui sia necessaria una modifica agli strumenti urbanistici comunali, possono prevedere modalità semplificate per l’approvazione di tali varianti.
Più in generale le Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti entro un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè entro il 6 marzo 2019 (art. 13).
Fino ad ora – rileva l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) - sono sei le Regioni che hanno previsto la figura del condhotel nell’ambito della propria normativa sul turismo: Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Sardegna e Sicilia. Si tratta però di norme scarne, che rinviano senza particolari novità al Dpcm 13/2018 ovvero ripropongono semplicemente la definizione di condhotel, in alcuni casi quella fornita dall’art. 31 Decreto Legge 133/2014 che è differente e più restrittiva rispetto a quella del Dpcm 13/2018, così da rendere ancora più incerta e complessa l’operatività di questa nuova forma di ospitalità.