Lo scorso 13 luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 dello Sblocca Italia (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
Con il termine “condhotel” si intendono gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
LO SCHEMA DI REGOLAMENTO. Lo schema di regolamento è finalizzato, in attuazione della norma di autorizzazione, a diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti. In particolare, lo schema:
- disciplina le condizioni generali di esercizio dei conhotel che costituiscono “una nuova tipologia di esercizio alberghiero, che si contraddistingue per offrire servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità residenziali di proprietà di terzi privati”;
- indica i criteri e le modalità per la rimozione di destinazione del vincolo alberghiero e di utilizzo della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale poste all’interno dei condhotel;
- rinvia alle Regioni la disciplina delle modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività di condhotel, nel rispetto dei principi della norma primaria e del presente regolamento.
14 ARTICOLI. Lo schema di decreto è costituito da 14 articoli ed è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e delle schede ATN e AIR. Ai fini della definizione dello schema di provvedimento, nel luglio 2016 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e delle Regioni. Si sono tenute riunioni tecniche con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Sullo schema di decreto è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22 giugno 2017. Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso formale concerto sullo schema di decreto con nota del 12 luglio 2017, n. 16779.
NEL PARERE IL CONSIGLIO DI STATO CHIEDE CHIARIMENTI SU DIVERSI PUNTI. Nel parere n. 1850/2017 pubblicato il 7 agosto - Adunanza di Sezione del 27 luglio 2017 - la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha richiesto una serie di chiarimenti “con precipuo riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 6, 8, 10, 12 e 13, alla stregua delle osservazioni specificamente formulate”.
Scarica il parere n. 1850/2017 del Consiglio di Stato
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