Sentenze

Condizionatore esterno senza SCIA, legittima la multa all'incolpevole acquirente dell'immobile

Tar Lazio: le sanzioni pecuniarie possono essere comminate a prescindere dalla verifica sull’imputabilità del fatto, in ragione dell'omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata

martedì 25 agosto 2015 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 10826/2015 depositata il 14 agosto, il Tar Lazio ha respinto un ricorso presentato contro un provvedimento di un Comune con il quale è stata determinata in 516 euro la sanzione amministrativa dovuta per l’istallazione di due condizionatori senza aver presentato la prescritta D.I.A. (ora SCIA).

I ricorrenti hanno asserito la loro estraneità al fatto contestato, che non sarebbe loro imputabile essendo l’installazione dei condizionatori riferibile ad epoca precedente l’acquisizione, da parte dei predetti, della disponibilità dell’immobile. 

È SOGGETTA A SCIA L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI CHE INCIDA SUL PROSPETTO DELL’IMMOBILE. Secondo il Tar Lazio “non vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.) dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi”.

NON CONTA L'INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVO RESPONSABILE DELL'ABUSO. Il Collegio osserva inoltre che “è indifferente ai fini della legittimità della misura sanzionatoria adottata l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10 della legge n. 47/85 e norme successive, per il loro carattere ripristinatorio (e non punitivo), hanno natura reale e ben possono essere comminate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno la disponibilità dell’immobile, ovvero a carico del proprietario, a prescindere da ogni verifica sull’imputabilità del fatto, già in ragione della omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata”.

L'ABUSO EDILIZIO CESSA SOLO DOPO LA MATERIALE ESECUZIONE DELLA SANZIONE. Il Tar Lazio ricorda infine che “l'ordinamento non assoggetta ad un regime di prescrizione l'esercizio dei poteri di controllo e di sanzione da parte delle amministrazioni competenti in materia urbanistico-edilizia e paesistica: dimodochè l'accertamento dell'illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonché applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione (cfr. di recente Consiglio di Stato, sez. V, 08/04/2014 n.1650)”.

Pertanto, concludono i giudici amministrativi, l’amministrazione ha legittimamente proceduto ad irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/81 (e di cui alla corrispondente fattispecie della legge 47/85) in relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a..

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